Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Lombardia, deliberazione n. 165 e Valle d’Aosta n. 7 – Obbligo Centrale di committenza per gli enti minori


Un Sindaco ha chiesto un parere in ordine alla corretta interpretazione dell’articolo 33, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006 secondo cui “i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”.

In particolare l’Ente, premesso che l’articolo 23 della legge n. 214/2011, che ha introdotto il comma 3 bis all’interno dell’articolo 33 del codice dei contratti, nell’individuare la data di decorrenza dell’obbligo di ricorso alle centrali di committenza ha fatto espresso riferimento alle “gare bandite” successivamente al 31 marzo 2013, ha chiesto l’effettiva portata del menzionato articolo 33, con riguardo a procedure che non richiedono il previo esperimento di una gara tra potenziali aggiudicatori.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione n. 165/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 maggio, hanno chiarito che l’articolo 33, comma 3 bis trova applicazione per tutti gli acquisti/affidamenti sotto soglia comunitaria che comportano l’esperimento di una gara ufficiosa.

Pertanto, solo per le procedure in economia di amministrazione diretta e di cottimo fiduciario inferiore ad € 40.000,00, per cui “è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”, non trova applicazione l’obbligo del ricorso alla centrale di committenza.

Ciò in quanto l’assenza, in entrambe le fattispecie, di una procedura concorrenziale non consente di ritenere integrato quel concetto di “gara” previsto dall’articolo 23 della legge 214/2011 per individuare la decorrenza cronologica dell’articolo 33, comma 3 bis, codice dei contratti.

I magistrati contabili hanno, inoltre, ricordato che anche per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti sussiste l’obbligo di ricorso ai mercati elettronici.

Tuttavia, per tali comuni, a differenza di quelli con popolazione superiore, si configura un’alternativa tra il ricorso al mercato elettronico e quello alla centrale di committenza di cui all’articolo 33, comma 3 bis.

Pertanto, salvo i casi di non reperibilità dei beni e servizi necessitati, l’avvenuta acquisizione di beni e servizi secondo modalità diverse da quelle previste dal novellato art. 1, comma 450, legge n. 296/06 e dall’articolo 33, comma 3 bis, codice contratti, nella ricorrenza dei presupposti per il ricorso al MEPA, determinerà l’applicazione dell’impianto sanzionatorio previsto dall’articolo 1, comma 1, d.l. 95/2012.

 


Richiedi informazioni