Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Umbria, deliberazione n. 112 – Centrale unica di committenza


Un sindaco ha chiesto un parer in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 33, comma 3 bis del d.lgs. 163/2006, secondo cui “i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni, di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici“.

I magistrati contabili dell’Umbria, con la deliberazione n. 112/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 giugno, hanno ricordato che la ratio della norma “è quella di superare il sistema di frammentazione degli appalti pubblici riducendo i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica”

Secondo i magistrati contabili, l’espressione “accordo consortile” utilizzato dal legislatore si riferisce genericamente alle convenzioni ex articolo 30 del Tuel.

Pertanto, l’obbligo di istituire una centrale unica di committenza, imposto dall’art. 33, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006, potrà essere assolto dai comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti o nell’ambito dell’unione dei comuni ovvero mediante una convenzione, nei termini previsti dall’articolo 30 del Tuel.

In merito al secondo quesito i magistrati contabili hanno chiarito che l’obbligo della gestione centralizzata “sussiste solo per le procedure di gara imperniate sul confronto concorrenziale, ivi comprese la procedura di affidamento mediante cottimo fiduciario, essendo in essa prevista l’indizione di una gara informale che coinvolge almeno cinque operatori economici ed una successiva valutazione comparativa delle offerte”.

Pertanto, sono escluse dalla gestione obbligatoria da parte della centrale unica di committenza sia le acquisizioni in economia mediante amministrazione diretta sia le ipotesi eccezionali di affidamento diretto consentite dalla legge, quali quelle previste all’articolo 125, commi 8 e 11 del d.lgs. 163/2006.

 


Richiedi informazioni