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Puglia, del. n. 6 – Trattamento accessorio e riforma sul personale della p.a.


Un sindaco ha chiesto se l’articolo 1, comma 236, della legge di stabilità 2016, disciplinante il limite di spesa per il trattamento accessorio del personale dipendente debba considerarsi abrogato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 251/2016 che ha, tra l’altro, dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 11 e 17 della legge 124/2015 recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 6/2017, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 febbraio, hanno ribadito la piena vigenza della disciplina vincolistica introdotta dal comma 236 dell’articolo 1 della legge 208/2015, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Come sottolineato dai magistrati contabili, le pronunce di illegittimità costituzionale contenute nella sentenza 251/2016 sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124/2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative.

Anche il Consiglio di Stato, nel parere n. 83/2017, ha rilevato che i decreti legislativi, emanati in attuazione della legge 124/2015, “restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati”.

La cessazione degli effetti di una norma, inoltre, può discendere solo dalla volontà espressa o tacita del legislatore ed allo stato attuale non risulta intervenuta né un’espressa abrogazione normativa del comma 236 che contiene un richiamo ai predetti decreti legislativi (per la presenza della locuzione: ”nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015 n. 124”), né l’introduzione di altre disposizioni incompatibili o volte a disciplinare interamente la materia.

Le problematiche connesse alla gestione del personale degli enti locali saranno oggetto di approfondimento nei seminari di studio:

Leggi la deliberazione
CC Sez. controllo Puglia del. n. 6 – 17


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