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Sardegna, del. 90/2023 – Consiglieri comunali impegnati in più sedute consiliari e delle commissioni


Il sindaco di un Comune ha chiesto se sia corretto riconoscere un unico gettone di presenza ai componenti del consiglio comunale, ovvero più gettoni, qualora nell’arco della medesima giornata partecipino sia a sedute del consiglio comunale, che a sedute delle commissioni consiliari, ovvero a più sedute di commissioni comunali differenti, trattandosi di diverse sedute degli organi istituzionali dell’ente.

La Corte dei Conti, sez. contr. della Sardegna, nella deliberazione 90/2023, ha ricordato che l’art. 82, comma 2, del d.lgs. 267/2000, riconosce il diritto al gettone di presenza «per la partecipazione a consigli e commissioni”, prescrivendo che l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere non superari l’importo di un quarto dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente, mentre il comma 7 sancisce il divieto di cumulo tra indennità di funzione e gettone di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegali.
La disciplina dettata dal Testo unico in materia di enti locali non contempla il principio di unicità del gettone di presenza per la partecipazione a sedute del consiglio o di commissioni nell’ambito della medesima giornata, limitandosi a prescrivere che la partecipazione alle sedute sia effettiva. I magistrati contabili hanno chiarito che la previgente normativa statale in materia di indennità di presenza di consiglieri comunali e provinciali aveva espressamente prescritto la non cumulabilità delle indennità di presenza per la partecipazione a sedute del consiglio e delle commissioni consiliari permanenti nell’ambito della medesima giornata (art. 10 e 11, della legge 816/1985, abrogata dall’art. 274, d.lgs. 267/2000).

Il principio di unicità del gettone di presenza non trova applicazione nell’ipotesi in cui il consigliere comunale partecipi nell’arco della stessa giornata a una seduta del consiglio comunale e a una seduta di una commissione consiliare ovvero a sedute di commissioni consiliari diverse, a meno che queste ultime non siano convocate in seduta congiunta (come chiarito da Sezione Regionale di controllo della Liguria, delibera n. 2/2007/PAR, anche se nell’ambito di una diversa fattispecie).

D’altra parte, la specifica competenza attribuita alla commissione consiliare, istituita in seno al consiglio, ma ai fini dell’esercizio di specifiche attività consultive, istruttorie o di proposta strumentali all’attività del consiglio stesso, giustifica, anche su un piano logico, la deroga al principio di unicità del gettone nel caso di partecipazione nello stesso giorno a commissioni consiliari diverse, fermo restando il potere dell’ente locale di ridurre il gettone di presenza previsto per la partecipazione alla commissione consiliare.
Secondo la Corte dei Conti, della Sardegna, nella deliberazione in commento, il maggiore impegno connesso alla partecipazione ai lavori di diverse commissioni o di una commissione e del Consiglio, giustifica la deroga alla regola dell’onnicomprensività di un unico emolumento nell’arco della medesima giornata.
In materia di gettoni di presenza, si è espressa di recente anche la Corte dei Conti, sez. contr. Campania, con la del. 177/2023, precisando che ai consiglieri comunali, anche se fossero delegate alcune funzioni, è legittima solo l’erogazione del gettone di presenza.

 

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CC 90-2023 SARDEGNA


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