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Campania, del. 177/2023 – Rinuncia indennità sindaco e compenso “maggiorato” per i consiglieri delegati


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di riconoscere ai consigliere delegati un’indennità di funzione mensile finanziata interamente dalle risorse relative all’indennità di funzione a
cui il Sindaco intende rinunciare.

In particolare, il sindaco ha evidenziato che avere “volontariamente rinunciato ad una corposa parte della propria indennità (circa il 40%) per non gravare eccessivamente sul bilancio comunale”, precisando che “intende farlo anche per il futuro” e di avere delegato “alcune attività e funzioni a diversi Consiglieri comunali su materie che rivestono particolare importanza per il Comune, senza riconoscere alcun compenso agli interessati”. Pertanto, in considerazione dell’impegno che richiede lo svolgimento delle attività amministrative delegate, l’Amministrazione comunale vorrebbe riconoscere al Consigliere comunale delegato una piccola indennità mensile finanziata con l’importo dell’indennità a cui il Sindaco intende rinunciare.

La Corte dei Conti, sez. contr. della Campania, con la deliberazione 177/2023, depositata in cancelleria il 25 maggio 2023, ha chiarito che non sussistono motivi ostativi alla rinuncia da parte del Sindaco
all’indennità di funzione, considerando che il beneficio economico in parola non è assimilabile a redditi di lavoro e non è, quindi, soggetto alla previsione contenuta nell’art. 2113 c.c.

I magistrati contabili hanno però precisato che è precluso al Sindaco cambiare la destinazione della propria indennità di funzione, potendo solo manifestare la volontà di rinunciare all’indennità stessa. In quest’ultimo caso, infatti, gli effetti dell’atto abdicativo restano circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno alla sua sfera patrimoniale) e non possono incidere sulle ulteriori
destinazioni delle somme in esame, che restano acquisite al bilancio come economie di spesa. Per quanto riguarda i Consigli, la Corte dei Conti, ricorda che l’art. 82, comma 2, del Tuel, stabilisce che
tali amministratori “hanno diritto di percepire (…) un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni” oppure ex art. 84 d.lgs. 267/2000, a favore dei consiglieri è possibile riconoscere il rimborso delle spese di viaggio.

Non sussistono altre disposizioni che riconoscono ai consiglieri altri compensi, pertanto, secondo la Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, deve escludersi che consiglieri comunali delegati possa essere corrisposta un’indennità di funzione mensile, anche se finanziata interamente con l’importo dell’indennità di funzione a cui il Sindaco intende rinunciare.

Leggi la deliberazione

CC CAMPANIA 177-2023


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