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Personale: l’Aran rende noti altri chiarimenti


L’Aran ha pubblicato sul proprio sito, il 15 settembre 2023, nuovi Orientamenti applicativi volti a fornire chiarimenti in materia di orario di lavoro e buoni pasto dei segretari, progressioni economiche e ferie, che si riportano di seguito.

 Aran AFL67 – Orario di lavoro Segretari

Per quanto riguarda l’orario di lavoro dei segretari, l’Aran ha evidenziato che l’art. 13 del Ccnl. 17/12/2020, rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, ha previsto espressamente che tutti i dirigenti dell’Area delle Funzioni Locali e i segretari comunali e provinciali siano tenuti ad assicurare la propria presenza giornaliera in servizio al fine di adeguare la prestazione lavorativa alle esigenze dell’organizzazione e all’espletamento dell’incarico svolto.

Tale clausola, nel sottolineare l’aspetto della presenza giornaliera in servizio, è intervenuta a precisare ulteriormente le previgenti disposizioni contrattuali previste in materia di orario di lavoro (art. 16 Ccnl. 16/04/1996 per i dirigenti, art. 19 Ccnl. 16/05/2001 per i segretari) che si basano sul principio di auto responsabilizzazione quanto ad una certa autonomia nella fissazione, da parte dei dirigenti o dei segretari, del proprio orario di lavoro in base agli obiettivi e ai compiti affidati.

L’Aran ha comunque ribadito che la circostanza che non sia previsto un orario minimo giornaliero, non esclude che anche per i dirigenti e segretari la presenza sia rilevata “con sistemi automatizzati”, come per il restante personale, principio tra l’altro introdotto già legge 724/1994.

Aran AFL66 – Buoni pasto Segretari

Il Ccnl. 17/12/2020 in merito alla fruizione dei buoni pasto per i segretari non ha innovato la disciplina degli artt. 34 Ccnl. 23/12/1999 e dell’art. Ccnl. 16/05/2001, i quali si limitano a subordinare l’attribuzione del buono pasto alla condizione che, secondo le regolamentazioni adottate dai singoli enti, per ogni giornata lavorativa si presti servizio anche nelle ore pomeridiane.

In particolare all’art. 51 del CCNL 16/05/2001, si prevede che “Il segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti per il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane”, ragione per cui si ritiene che al Segretario spetti il buono pasto secondo la disciplina disposta dall’Ente per il restante personale.

Aran CFL 232 – Progressioni economiche orizzontali

L’Aran ha chiarito che la previgente disciplina delle progressioni orizzontali poteva essere applicata dagli enti in caso di sotttoscrizione del CDI in via definita prima del 1 di aprile 2023, come precisato anche nel precedente orientamento applicativo CFL 185.

Aran CFL 231 – Progressioni economiche orizzontali

L’incremento del differenziale stipendiale (pari ad € 150 per il personale inquadrato nell’Area degli Istruttori e di € 200 per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ) è riconosciuto al personale che, ai fini dell’esercizio della specifiche mansioni lavorative risulti iscritto ad un ordine professionale, ad un albo o albo speciale, o abbia conseguito una abilitazione professionale, condizioni necessarie per lo svolgimento delle predette mansioni.

Pertanto, il presupposto legittimante il riconoscimento del differenziale maggiorato è che l’iscrizione o l’abilitazione (anche disgiuntamente) siano necessarie per l’esercizio delle rispettive mansioni.

Aran CFL 230 – Ferie e festività

L’art. 38 comma 7 del Ccnl. 16.11.2022 stabilisce che “Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero”. Pertanto, in caso di prestazione lavorativa nel primo mese pari a quindici giorni (e non superiore), in quel mese il dipendente non maturerà alcun giorno di ferie. Tale criterio è estensibile alle 4 giornate di riposo, di cui al comma 6 dello stesso art. 38.

Aran CFL 229 – Sistema di classificazione

L’importo da destinare a progressioni tra le aree ai sensi dell’art. 13, comma 8 del CCNL 16/11/2022, pari allo 0,55% del MS 2018 è limitato al periodo di prima applicazione delle nuove  disposizioni concernenti il nuovo sistema di classificazione e, quindi, fino al 31 dicembre 2025. Tale somma è complessiva, sia per l’anno in cui avviene la progressione che per i successivi, in quanto lo 0,55% del monte salari 2018 rappresenta un limite massimo.

Di conseguenza, se l’ente ha utilizzato tutta la disponibilità massima il primo anno non avrà più spazio per ulteriori progressioni verticali finanziate dallo 0,55% negli anni successivi. Diversamente, se nel 2023 ha utilizzato parzialmente l’importo massimo, ad esempio, per un importo, dello 0,15% avrà spazio per ulteriori utilizzi di risorse nei due anni successivi (il 2024 e il 2025), comunque complessivamente non superiori allo 0,40% residuo. Ad esempio: se nel 2023 è stato utilizzato un importo pari allo 0,15% del m.s. 2018 e nel 2024 un ulteriore importo pari allo 0,30%, nel 2025 sarà possibile stanziare fino ad un ulteriore 0.10%.

AFL66 AFL67 CFL231 CFL232 CFL230 CFL229


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