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Campania, del. 16/2023 – Validità biennale delle graduatorie dei concorsi


Il sindaco di un Comune ha chiesto un parere in merito a quale sia la durata della validità delle graduatorie dei Comuni, se 3 o 2 anni. Il Sindaco ha ricordato che per la Corte dei Conti, sez. contr. della Sardegna (del. 85/2020) per i comuni sarebbe prevalente quanto previsto dall’art. 91 del d.lgs. 267/2000, che prevede una durata triennale, in quanto norma non derogabile, di carattere speciale, quindi prevalente rispetto al d.lgs. 165/2001, che stabilisce all’art. 35 che “le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali”.

La Corte dei Conti, sez. contr. Campania, con la deliberazione 16/2023, ha dichiarato il quesito, sotto il profilo oggettivo, inammissibile, in quanto le richieste di parere in materia di personale non riguardano norme di coordinamento della finanza pubblica che dettano limiti e divieti “strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa”.

I magistrati contabili, però, “al solo fine di evitare che possa considerarsi consolidata l’interpretazione della Sezione regionale di controllo per la Sardegna” hanno ritenuto necessario evidenziare che l’art. 88 del d.lgs. 267/2000 stabilisce che “all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali (…) si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”.

La Corte dei Conti, sez. contr. della Campania, con la deliberazione in commento, hanno precisato che “tale norma è stata introdotta dal legislatore proprio per assicurare il coordinamento tra le norme generali e le norme del Tuel, anche per evitare di ingenerare l’equivoco che le norme del d.lgs. 165/2001 potessero essere considerate di carattere generale e quelle del Tuel di carattere speciale. La norma sulla durata biennale delle graduatorie trova applicazione, pertanto, anche nei confronti degli enti locali”.

 

Leggi la delibera

CC 16-2023 Campania

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