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Liguria, del. 60/2022 – Incarichi a personale in quiescenza


Il Presidente di un Consiglio regionale ha presentato una richiesta di parere sull’ambito di operatività soggettiva dell’art. 5, c. 9, del d.l. 95/2012 (così come modificato dall’art. 6 del d.l. 90/2014 e dal art. 17, c. 3, della 124/2015), che pone per le p.a. un divieto di attribuzione, a lavoratori collocati in quiescenza, pubblici o privati, di determinati incarichi, ove retribuiti. In particolare, si chiede di sapere se tale divieto trova applicazione anche in relazione ai soggetti da nominare negli organi di garanzia previsti da leggi regionali, quali il Difensore civico regionale, il Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ed il Garante regionale per la tutela delle vittime di reato.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 60/2022, depositata il 21 dicembre 2022, hanno dapprima ricordato che:

– il divieto di conferire a lavoratori collocati in quiescenza riguarda in particolare, gli “incarichi di studio e di consulenza”, gli “incarichi dirigenziali o direttivi” o le “cariche in organi di governo” conferibili dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti e società da esse controllati.

– l’affidamento dei citati incarichi è consentito se previsto a titolo gratuito;

– con riferimento ai soli incarichi dirigenziali e direttivi, è prevista un’ulteriore limitazione data dalla durata massima non superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile.

Nel ricostruire il quadro ordinamentale di riferimento, la Corte ha ricordato, altresì, che sulla portata di tale disposizione normativa sono intervenute le circolari n. 6/2014 e n. 4/2015) della Funzione Pubblica, le quali hanno sottolineato che “la disciplina in esame pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l’interpretazione estensiva o analogica (…). Gli incarichi vietati, dunque, sono solo quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati”.

Come segnalato dai magistrati contabili Liguri, nella stessa direzione si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa che ha ribadito come, trattandosi di una norma che limita un diritto costituzionalmente garantito (quello di esplicare attività lavorative sotto qualunque forma giuridica), non possono essere ammesse interpretazioni estensive o analogiche (Consiglio di Stato, parere n. 309 del 15 gennaio 2020).

In merito all’ambito di operatività soggettiva della disposizione in esame, in accordo con orientamenti espressi in numerose pronunce delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (Sez. reg. contr. per la Lombardia, del. n. 126/2022; Sez. reg. contr. per la Sardegna, del. n. 139/2022), al fine di stabilire se un certo incarico ricada o meno nel divieto normativo di cui all’art. 5, c. 9, del d.l. 95/2012, ad avviso della Corte, occorre guardare alla concreta funzione assegnata al soggetto incaricato, e, in relazione al quesito proposto, verificare se gli incarichi riferibili alle figure di garanzia, oggetto della richiesta di parere, astrattamente non ricompresi nel divieto in quanto non rientranti nell’elencazione tassativa della norma, comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati.

I magistrati contabili evidenziano che dall’esame delle norme regionali che disciplinano le figure di garanzia elencate, emerge che si tratta, in via generale, di soggetti pubblici, assimilabili a quelli delle “Autorità indipendenti”, investiti di funzioni tutorie di interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti che, per la loro posizione di equidistanza e neutralità rispetto a tali interessi e per la competenza professionale loro richiesta, sono sottratti al controllo e all’indirizzo del potere politico e caratterizzati da un elevato grado di autonomia (ordinamentale e funzionale).

Per tali motivazioni, secondo la deliberazione in commento, gli incarichi riferibili alle figure di garanzia in esame, non possono essere assimilati agli incarichi vietati dalla citata norma, e, non essendo consentite interpretazioni estensive o analogiche della disposizione, non possono essere ricompresi nel divieto normativo ivi previsto.

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Leggi la deliberazione

CC 60-2022 Liguria

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