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Lombardia, del. 126/2022 – Incarichi ex art. 90 Tuel a pensionati, le condizioni


Il sindaco di un comune ha presentato una richiesta di un parere sulla corretta applicazione dell’art. 90 del TUEL, nel suo combinato disposto con l’art. 5, c. 9, del d.l. 95/2012. In particolare, si chiede:

a) se possa essere considerata legittima l’assunzione a titolo gratuito di personale in quiescenza per lo svolgimento dei compiti di cui all’art 90 del TUEL;

b) se tale assunzione possa essere disposta, a titolo gratuito, anche a favore di personale in quiescenza collocato a riposo per ragioni anagrafiche (pensione di vecchiaia).

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 126/2022, depositata il 23 settembre 2022, hanno premesso che l’unicità della questione giuridica posta, tenuto conto che il legislatore non distingue tra le diverse forme di collocamento in quiescenza, impone la trattazione contestuale e uniforme dei due quesiti posti dall’ente istante.

Nel ricostruire il quadro ordinamentale di riferimento, la Corte ha ricordato in primo luogo che in attuazione dell’art. 5, c. 9, del d.l. 95/2012 (che vieta alle p.a. di attribuire incarichi di studio e di consulenza o incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, consentiti solo a titolo gratuito e, in certi casi, per un periodo limitato), il ministro per la pubblica amministrazione ha emanato le circolari n. 6/2014 e n. 4/2015. Tali circolari, evidenziano i magistrati contabili lombardi richiamando la deliberazione 27/2016 della Corte dei conti, sezione controllo per la Liguria, hanno specificato che “tra gli incarichi direttivi o dirigenziali che non si possono conferire al personale in quiescenza rientrano anche quelli conferiti con i contratti di diritto privato previsti dall’art. 90 TUEL” e ancora che “neppure utilizzando lo schema elastico dell’art. 90 TUEL sia possibile, nell’ambito degli enti locali, conferire incarichi dirigenziali o direttivi a soggetti già pensionati.”

In merito alla peculiare fattispecie della costituzione degli uffici di cui all’art. 90 del d.lgs. 267/2000, la Corte ricorda:

– che il personale di questi uffici, c.d. “di staff”, operando alle dirette dipendenze dell’organo politico di governo dell’ente, non svolge funzioni di amministrazione attiva e/o gestionali, bensì, esclusivamente, funzioni di supporto all’attività di indirizzo politico e di controllo, con conseguente esclusione di ogni sovrapposizione con le attività di ordinaria gestione dell’ente;

– il carattere necessariamente oneroso del rapporto di lavoro subordinato, anche se a tempo determinato, con la conseguenza che “è da escludere la possibilità di corrispondere al personale dell’ufficio di staff il mero rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate nell’esercizio dell’attività lavorativa”.

I magistrati contabili della Lombardia sostengono, pertanto, che la necessaria onerosità dell’incarico ex art. 90 del TUEL, determina l’impossibilità di conferire al personale in quiescenza incarichi di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza, che per espressa previsione dell’art. 5, c. 9, del d.l. 95/2012, possono essere conferiti solo gratuitamente.

Ad avviso della Corte, essendo conseguentemente necessario ricavare a contrario le attività consentite per gli incarichi ex art. 90, tra quelle non ricomprese nel divieto di legge, possono ritenersi consentite le attività di “assistenza”, che non comportino studio e consulenza, caratterizzate dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientrino nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale.

In conclusione, secondo la deliberazione in commento: “Il conferimento, mediante contratto oneroso di diritto privato, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, è normativamente possibile purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Essendo l’ufficio “di staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie dell’Organo politico, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e, conseguentemente, delineare in modo chiaro e incontrovertibile, l’oggetto e l’utilità dell’incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art 5, comma 9, del D.L. n.95/2012 e s.m.i.”

 

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Leggi la deliberazione

CC 126-2022 Lombardia

 

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