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Puglia, del. 168/2022 – Indennità amministratori nel caso di autonomi e liberi professionisti


Il sindaco di un comune ha chiesto un parere in materia di determinazione dell’indennità di carica degli amministratori comunali di cui all’art. 82, c. 1, del TUEL. In particolare, si vuole sapere se, nel caso si tratti lavoratori autonomi e liberi professionisti, si debba applicare l’indennità prevista dal citato articolo in misura piena o in misura dimezzata.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 168/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 16 dicembre 2022, hanno effettuato un esame preliminare delle norme che disciplinano la cosiddetta indennità di funzione.

La Corte ha ricordato che:

– l’art. 81 (rubricato “Aspettative”) prevede che “I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all’articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato”.

– l’art. 82 (rubricato “Indennità”), prevede un’indennità di funzione per gli amministratori locali, da determinarsi con decreto, e dispone che “Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa”.

A parere dei magistrati contabili pugliese, la ratio sottesa alla disposizione ex art. 81 è quella di rendere compatibile l’espletamento delle funzioni pubbliche elettive con la condizione di prestatore di lavoro subordinato, in applicazione del principio di cui all’art. 51, c. 3, della Costituzione, secondo cui “chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha il diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”.

Richiamando la propria deliberazione n. 19/2013, i magistrati evidenziano altresì che la ratio dell’art. 82 del TUEL è quella di “indurre gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, diminuendo forfettariamente l’indennità loro spettante in ragione del prevedibile minore impegno che dedicherebbero all’esercizio della funzione pubblica, nel caso optino per lo svolgimento di altra attività lavorativa”.

Ciò premesso, secondo la deliberazione in commento, la questione in esame (inerente l’operatività della previsione relativa al dimezzamento dell’indennità di funzione per gli amministratori locali nell’ipotesi che gli stessi, nell’espletamento del loro mandato elettivo, continuino ad esercitare l’attività lavorativa autonoma o libero professionale), non può che avere risposta negativa.

I magistrati contabili della Puglia segnalano come l’art. 82 del TUEL individui espressamente e chiaramente i due presupposti richiesti ai fini del dimezzamento del 50% dell’indennità di carica degli amministratori locali, ossia l’essere lavoratore dipendente e il non aver richiesto l’aspettativa, mentre analoga previsione non ricorre per il lavoro autonomo.

Si ritiene, pertanto, che non vi sia spazio per un’applicazione estensiva del citato art. 82, e che, nel silenzio della norma, la regola del dimezzamento dell’indennità di funzione operi esclusivamente nei confronti dei lavoratori dipendenti, e non viceversa nei confronti dei lavoratori autonomi che potranno continuare a percepire l’indennità di carica in misura intera, anche nel caso in cui continuino a svolgere la propria attività libero-professionale.

A sostegno delle proprie considerazioni, la Corte ricorda che la stessa giurisprudenza contabile, pronunciatasi in più occasioni sulla portata applicativa della disposizione di cui all’art. 82 del TUEL, seppur con riferimento a fattispecie di diversa natura, ha avuto modo di affermare che “la ratio della norma consiste nel differenziare il trattamento economico tra i soggetti che si trovano in situazioni diverse, ossia tra quelli cui la legge riconosce il diritto di porsi in aspettativa non retribuita e quelli che non possono avvalersi di tale facoltà quali: i lavoratori autonomi, i disoccupati, gli studenti, i pensionati e (…) i lavoratori dipendenti posti in cassa integrazione straordinaria e sospesi dal lavoro per la durata dell’applicazione di detta misura, cui spetterà l’indennità di funzione nella misura intera” (cfr. Sez. contr. Basilicata n. 43/2020; Sez. contr. Piemonte, n. 157/2019).

 

Leggi la deliberazione

CC 168-2022 Puglia

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