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Piemonte, sez. giur. sent. 228/2022 – L’amministrazione non ha facoltà di quantificare il danno erariale


L’unico organo deputato alla quantificazione del danno erariale è la Procura Regionale, senza che l’Amministrazione danneggiata possa avere alcuna facoltà dispositiva dello stesso. L’eventuale azione di recupero dell’Amministrazione, sempre possibile, avviene quindi fatta salva la valutazione dell’organo requirente circa la portata interamente satisfattiva del risarcimento e ciò sul dato della quantificazione del danno che viene operata dall’organo giurisdizionale.” L’amministrazione non può pertanto ritenere chiusa la vicenda con la stipula di un accordo transattivo risarcitorio nel quale si dichiara “integralmente risarcito senza aver altro a pretendere”.

Questo il principio espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Giurisdizionale del Piemonte, con la sentenza n. 228 depositata il 24 ottobre 2022, con cui ha condannato un ex dipendente di un Consorzio intercomunale al pagamento a favore di quest’ultimo del complessivo importo di € 273.901,73.

Nel caso di specie, un dipendente funzionario referente del Settore Bilancio e successivamente direttore vicario del Consorzio intercomunale, era stato condannato alla pena di anni due per i reati di peculato, falso materiale commesso da pubblico ufficiale e truffa aggravata.

Il dipendente si era infatti reso artefice della reiterata falsificazione di alcuni mandati di pagamento, redatti in duplice copia: una copia recante la falsa indicazione del soggetto beneficiario con apposizione del timbro “pagato”; l’altra, presentata all’incasso, con indicazione dell’imputato come beneficiario, ottenendo così l’accredito delle somme sul proprio conto corrente.

In relazione a tali eventi, nelle more della sentenza di condanna, era stato definito tra l’imputato ed il Consorzio intercomunale un accordo transattivo in base al quale il primo si rendeva disponibile a risarcire la propria amministrazione di un importo persino superiore a quello sottratto.

Tuttavia, la Procura contabile, aveva accertato dagli atti di indagine la presenza di mandati falsi anche per annualità precedenti a quelle considerate dalla Procura penale per il risarcimento del danno (in quanto rientranti nel termine della prescrizione del reato), chiedendo conseguentemente il ristoro a titolo di danno patrimoniale per un ulteriore importo pari ad € 243.901,73.

A parere della Procura contabile, il momento di decorrenza del termine di prescrizione quinquennale per esercitare il diritto risarcitorio va collocato, come stabilito dall’art. 1, c. 2, della l. 20/1994, non al momento in cui si è verificato il fatto dannoso, bensì alla data della scoperta, da intendersi come oggettiva conoscibilità del danno stesso, in aderenza alla regola generale dettata dall’art. 2935 del codice civile secondo cui “la prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere”.

Secondo la sentenza in commento, in accordo con l’orientamento interpretativo maggioritario della giurisprudenza contabile, peraltro, la citata regola generale è derogata nell’ipotesi, codificata nel menzionato articolo 1, di “occultamento doloso del danno”, richiedente lo spiegamento di accorte attività finalizzate al disvelamento dei fatti: in tale fattispecie il legislatore ha voluto affermare la regola della decorrenza della prescrizione dal momento della conoscenza effettiva del danno, a ragione del dolo, in luogo del principio della conoscibilità obiettiva dello stesso.

La Procura della Corte dei Conti ha ritenuto, inoltre, di non poter accogliere la tesi sostenuta della difesa, che ha eccepito l’insussistenza del danno, richiamando il contenuto dell’accordo transattivo concluso tra le parti ed i pagamenti già avvenuti, rilevando che l’accordo transattivo sottoscritto fa riferimento al danno come quantificato dall’accusa penale che non riguarda in alcun modo le annualità pregresse, oggetto del giudizio in esame.

Nella sentenza in commento, si ribadisce infatti che la valutazione circa la ricorrenza dei presupposti e la conseguente quantificazione del danno, nelle sue diverse articolazioni, sono di esclusiva competenza della Procura regionale della Corte dei conti.

Infine, in merito alla questione relativa al danno all’immagine, i magistrati contabili evidenziano che nella fattispecie in esame sussistono tutti i presupposti per la configurabilità di un danno all’immagine, costituendo il comportamento contestato all’imputato un reato contro la pubblica amministrazione, accertato con sentenza del giudice ordinario penale passata in giudicato, ed essendosi determinato in proposito un rilevante clamor fori, come dimostrato dalla pubblicazione degli articoli di stampa sulla vicenda depositati dalla Procura; essi ritengono, pertanto, equo quantificare il danno all’immagine in € 30.000,00

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CC Piemonte sentenza 228_2022

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