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Diritto di accesso in caso di mobilità volontaria


Un dipendente della pubblica amministrazione che sia interessato ad un possibile trasferimento presso altra amministrazione, ex art. 30 del d.lgs 165/2001, e che voglia valutare se presentare l’istanza non ha diritto all’accesso agli atti inerenti la dotazione organica e la programmazione del fabbisogno di personale dell’amministrazione presso la quale aspira a transitare.

Questo il principio ribadito dal TAR Sardegna, Sezione I, con la sentenza n. 685 pubblicata il 21 ottobre 2022.

Nel caso di specie, un dirigente medico, avendo appreso che l’ATS (Azienda Tutela Sardegna) aveva indetto un Bando di concorso per la copertura di 47 posti a tempo indeterminato di dirigente medico, numero dei posti che avrebbe potuto essere ridotto all’esito di procedure di mobilità da amministrazioni diverse dalle Aziende Sanitarie del SSR della Regione Sardegna, aveva presentato all’Azienda Socio-Sanitaria locale cui era assegnata in via temporanea (ex art. 42-bis del d.lgs. 151/2001 per 3 anni), un’istanza di accesso agli atti inerenti la pianta organica ed il piano triennale del fabbisogno di personale “al fine di conoscere le esigenze dell’Amministrazione per tutelare al meglio la propria posizione, anche valutando l’opportunità di presentare istanze di mobilità volontaria al fine di soddisfare le esigenze del proprio nucleo familiare”.

Essendo l’istanza rimasta priva di riscontro, con il ricorso in esame il dirigente medico aveva chiesto la declaratoria dell’illegittimità del provvedimento tacito di rigetto, richiamando la copiosa giurisprudenza formatasi in materia di accesso agli atti in punto di tutela dell’interesse prevalente dell’istante a conoscere gli atti necessari alla tutela della propria posizione giuridica.

I giudici amministrativi hanno ritenuto che il ricorso non meriti accoglimento, evidenziando, in primo luogo, che l’accesso richiesto dalla ricorrente si caratterizza come “accesso esplorativo”, vietato dall’art. 24, c. 3, della l. 241/1990, per il quale “Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.

Il TAR Sardegna ricorda che per giurisprudenza consolidata l’ostensione documentale non può essere finalizzata all’esercizio di un controllo dell’operato dell’amministrazione allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati e che ai fini dell’accesso è necessario che l’interesse dell’istante, pur in astratto legittimato, debba essere concreto, attuale, diretto e, in particolare, che preesista all’istanza di accesso e non ne sia, invece, conseguenza.

Secondo la sentenza in commento, nel caso di specie, il labile interesse dichiarato dalla ricorrente ricade nella fattispecie dell’interesse non attuale e meramente esplorativo a conoscere atti interni dell’amministrazione in relazione ai quali non operano gli strumenti di tutela giurisdizionale approntati dall’ordinamento e invocati dalla ricorrente

Il Tribunale Amministrativo della Sardegna ha quindi respinto il ricorso presentato, disponendo l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

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Sentenza TAR Sardegna 685_2022

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