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Lombardia, del. 155/2022 – Aggiornamento prezzi, finanziabile dal FPV e da risorse d’esercizio


Il sindaco di un comune ha avanzato una richiesta di parere in merito al corretto utilizzo del fondo pluriennale vincolato alla luce delle disposizioni di cui all’art. 26 della l. 91/22. In particolare, viene chiesto se sia possibile integrare i quadri economici di opere reimputate e finanziate dal fondo pluriennale vincolato con altre risorse (entrate dell’esercizio, avanzo di amministrazione), a copertura delle somme relative all’aggiornamento dei prezzari, di cui alla l. 91/2022, con il conseguente risultato di avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da fondo pluriennale vincolato ed in parte da risorse dell’esercizio.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 155/2022, depositata il 21 ottobre 2022, hanno evidenziato che la risposta al quesito può desumersi dallo stesso principio contabile, di cui all’allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011, che, al punto 5.4, precisa che “Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e l’effettivo impiego di tali risorse“.

La Corte ricorda, altresì, che il punto 5.4.9 del sopra citato allegato disciplina la fattispecie delle risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato, per il finanziamento di spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori di cui all’art. 3, c. 1, lett. ll), del d.lgs. 50/2016, di importo pari o superiore a quello ordinariamente previsto dall’art. 36, c. 2, lett. a), del codice dei contratti pubblici, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia.

Secondo la deliberazione in commento, dal dettato normativo si evince che tale fondo serve a garantire gli equilibri di bilancio nei periodi intercorrenti tra l’acquisizione delle risorse e il loro impiego. Il principio della competenza potenziata prevede, infatti, che il “fondo pluriennale vincolato” (FPV) sia uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzi con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall’ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste.

A parere dei magistrati contabili lombardi, tuttavia, la funzione che i principi contabili attribuiscono a tale fondo non esclude, che pur in presenza di FPV su cui è stata imputata la spesa, l’ente alla luce di un fatto sopravvenuto, nel caso di specie una espressa previsione normativa (l. 91/2022), debba assumere una nuova e/o maggiore obbligazione, a cui, normativamente, deve essere data adeguata copertura finanziaria, tenuto conto che, tra altro, tale copertura potrà essere garantita, esclusivamente, al momento in cui tale obbligo si è perfezionato e, quindi, non poteva già trovare imputazione nel fondo pluriennale vincolato.

In conclusione, in risposta al quesito posto, la Corte si pronuncia nei termini che seguono: “Nella fattispecie di cui al punto 5.4.9 dell’allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011, in seguito all’aggiornamento del prezzario previsto dall’art. 26 della legge n. 91/2022, l’Ente potrà avere un quadro economico progettuale finanziato in parte da fondo pluriennale vincolato ed in parte da risorse dell’esercizio. L’Amministrazione, comunque, al fine del mantenimento dell’imputazione della spesa complessiva, comprensiva dell’obbligazione sopravvenuta, al fondo pluriennale vincolato, deve verificare che sussistano tutte le condizioni previste dal sopra citato principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”.

 

In evidenza: ETICA PUBBLICA E COMPORTAMENTO ETICO DOPO IL D.L. 36/2022 
Relatore Dott. Riccardo Patumi Consigliere della Corte dei Conti 

 

Leggi la deliberazione

CC 155-2022 Lombardia

 

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