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Concorsi: anche nei quiz deve essere garantito l’anonimato


La selezione mediante quiz a risposta multipla è diversa da una valutazione di tipo comparativo degli elaborati, ma deve in ogni caso essere garantito il principio dell’anonimato, in quanto il poter risalire, anche in astratto, al questionario del medesimo candidato, può determinare distorsioni nella valutazione. Pertanto, anche se non c’è discrezionalità nelle modalità di correzione della prova, è illegittimo l’aver previsto la necessaria sottoscrizione di ogni pagina degli elaborati da parte dei candidati alla selezione.

Questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 8655, depositata il 10 ottobre 2022, con il quale ha confermato la sentenza di primo grado del Tar, che aveva annullato la determina di approvazione degli atti concorsuali e della graduatoria finale di merito del concorso pubblico indetto da un comune per l’assunzione di n. 2 unità a tempo indeterminato e part-time di “Agente di Polizia Locale”, Cat. C, nonché i verbali delle operazioni concorsuali redatti dalla Commissione Giudicatrice.

Nel caso di specie, un partecipante alla procedura selettiva aveva impugnato la determina di approvazione della graduatoria del concorso bandito dal Comune, evidenziando il mancato rispetto del principio dell’anonimato, in quanto il bando di concorso prevedeva l’espletamento di una prova preselettiva e di una scritta, entrambe a quiz a risposta multipla, e la sottoscrizione degli elaborati da parte dei candidati.

Il Tar in primo grado aveva accolto il ricorso e la sentenza era stata impugnata di fronte al Consiglio di Stato dai vincitori della selezione.

Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, ha chiarito che nonostante la selezione mediante quiz a risposta multipla sia diversa da una valutazione di tipo comparativo degli elaborati, nondimeno deve in ogni caso essere garantito il principio dell’anonimato qualora si possa risalire, anche in astratto, al questionario del medesimo candidato, a prescindere dalla concreta dimostrazione che ciò possa avere prodotto delle distorsioni nella valutazione (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 20 novembre 2013, n. 26).

L’aver previsto la necessaria sottoscrizione di ogni pagina degli elaborati ha apportato un vulnus alla parità di trattamento dei candidati, a nulla rilevando il fatto che si trattasse di una prova con quiz a risposta multipla.

I giudici amministrativi hanno precisato che l’assenza di discrezionalità nelle modalità di correzione della prova non può rilevare al fine di permettere una deroga al principio dell’anonimato, atteso che, comunque, tali modalità non consentono, ad esempio, di escludere la possibilità che soggetti diversi dal candidato, resi edotti del nominativo dello stesso apposto sull’elaborato, abbiano provveduto a riempire una o più domande lasciate in bianco.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto il ricorso presentato dai vincitori della selezione, annullando la procedura e condannando il Comune e i ricorrenti al pagamento delle spese.

 

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Leggi la Sentenza

Sentenza CDS 8655_2022

 

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