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Indizione di nuovo concorso o scorrimento graduatoria valida


Nella scelta operata da un’amministrazione per il reclutamento di personale, lo scorrimento delle graduatorie ancora valide ed efficaci costituisce “la regola generale, mentre l’indizione del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione”; “l’ordinamento attuale afferma un generale favore per l’utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso”.

Questo il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quinta, con sentenza n. 7780/2022, pubblicata il 7 settembre 2022, con la quale è stato accolto il ricorso in appello, avverso la sentenza del T.A.R. Marche, di una partecipante ad un concorso, indetto da un ente regionale, per esperto amministrativo ed utilmente collocata in graduatoria, che aveva impugnato un successivo nuovo bando di concorso indetto dall’ente, unitamente agli atti presupposti di programmazione del fabbisogno di personale.

Nel caso di specie la ricorrente aveva contestato la scelta dell’ente regionale di procedere alla indizione di una nuova procedura di reclutamento per l’assunzione di unità di personale con profilo professionale di “esperto area amministrativa”, anziché scorrere la graduatoria finale del precedente concorso ancora vigente ed efficace.

Nell’accogliere il ricorso il Consiglio di Stato, ha precisato che la questione va esaminata alla luce dei principi dettati con la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 14 del 28 luglio 2011, in merito alla scelta tra la indizione di un nuovo concorso e la chiamata per scorrimento degli idonei in graduatorie ancora efficaci.

Pur ribadendo che lo scorrimento delle preesistenti graduatorie costituisce la regola generale, il Consiglio di Stato, evidenzia che la prevalenza delle procedure di scorrimento non è comunque assoluta e incondizionata: sono individuabili casi in cui la determinazione di procedere al reclutamento del personale mediante nuove procedure concorsuali risulta pienamente giustificabile, con il conseguente ridimensionamento dell’obbligo di motivazione; tra questi, a parità di profilo professionale, “può acquistare rilievo l’intervenuta modifica sostanziale della disciplina applicabile alla procedura concorsuale, rispetto a quella riferita alla graduatoria ancora efficace, con particolare riguardo al contenuto delle prove di esame e ai requisiti di partecipazione”.

Secondo la sentenza in commento, tuttavia, nel caso in esame:

  • dalla documentazione in atti (nella determinazione con la quale è stato indetto il nuovo concorso ovvero nell’atto di programmazione del fabbisogno del personale) emerge con tutta evidenza la violazione del dovere di motivare la scelta di procedere alle assunzioni mediante un nuovo concorso, passaggio essenziale secondo i richiamati principi posti dalla pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 14/2011;
  • una motivazione adeguata non è ricavabile nemmeno in via implicita o inespressa mettendo a confronto il contenuto dei due bandi di concorso nelle parti relative alle prove d’esame concorsuali (che vertono sostanzialmente sulle stesse materie) ed ai requisiti di ammissione (non assume rilievo l’aver previsto nel nuovo bando come titolo di studio la sola laurea in giurisprudenza a fronte della precedente estensione anche a quelle in economia e commercio e scienze politiche).

 

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Leggi la sentenza

sentenza CDS 7780_2022

 

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