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Basilicata, del. 35/2022 – avanzo di amministrazione per spese non permanenti


Un sindaco ha avanzato un quesito con riguardo alla possibilità di utilizzare parte della quota libera dell’avanzo di amministrazione per spese correnti a carattere non permanente, di cui ex art. 187, c. 2, lett. d) del TUEL, per finanziare, nello specifico, progetti di inserimento lavorativo per persone che vivono in situazione di disagio economico e sociale.

La Corte dei conti, Sez. di controllo per la Basilicata, con deliberazione n. 35/2022, depositata in data 26 luglio 2022, ha ricordato che la ratio dell’art. 187, con particolare riguardo al comma 2, è quella di indirizzare, in via prioritaria, “le eventuali eccedenze di una gestione virtuosa del bilancio, al consolidamento del suo equilibrio e allo sviluppo”.

L’art. 187, ricordano i magistrati contabili, riserva un regime vincolistico differenziato ai diversi fondi di cui si compone il risultato di amministrazione, (vincolati, destinati agli investimenti, accantonati e liberi), “che si fa più stringente a seconda della rilevanza degli interessi pubblici sottesi alla diversa destinazione impressa ai fondi (…)”. “Più il vincolo sul fondo si allenta, più si fa stringente la disciplina relativa al regime temporale di utilizzo (…)”.

Ai fini dell’utilizzo dei fondi liberi, secondo la delibera in commento, l’approvazione del rendiconto non è l’unica condizione prevista, ma, come ribadito anche da altre sez. regionali citate nella presente deliberazione, (Lombardia, del. 304/2015), “(…) la destinazione dell’avanzo libero di amministrazione deve essere conforme sia alle finalità sia all’ordine di priorità indicate dal legislatore”, al comma 2 dell’art. 187.

In ogni caso, come chiarito dalla Corte costituzionale, nelle sentenze nn. 138/2019 e 167/2020, la quota libera dell’risultato di amministrazione, “non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione. Anzi, l’avanzo di amministrazione libero delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato”.

Quanto alla caratteristica della “non permanenza” della spesa oggetto del quesito, i magistrati contabili hanno ricordato i connotati di estemporaneità e imprevedibilità quali fattori qualificanti le spese elencate nel comma 2, lett. d) dell’art. 187 del TUEL, la cui copertura avviene, a sua volta, con una voce di entrata estemporanea, quale la quota libera dell’avanzo di amministrazione.

In conclusione, il collegio ha ritenuto che spetti al Comune, nell’ambito della sua autonomia finanziaria, accertare la congruenza tra l’utilizzo dell’avanzo libero e la copertura di una spesa corrispondente alla lett. d) del già più volte citato art. 187, ammettendo, dunque, la possibilità che possa essere utilizzato per le ragioni di cui al caso di specie, ma “solo nella misura in cui risponda alle specifiche finalità contenute nel comma 2 dell’art. 187, nell’ordine di priorità ivi indicato, purché si sostanzi in concreto in spese di carattere non permanente e sempre che il finanziamento di tale progetto sia ascrivibile alle competenze del Comune in materia”.

 

Leggi la delibera

CC 35-2022 Basilicata

 

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