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Sicilia, del. 121/2022 – Enti di area vasta della Regione Sicilia e limiti assunzionali


Il commissario straordinario pro-tempore di un consorzio comunale ha presentato una richiesta di parere in materia di limiti assunzionali, chiedendo in particolare se:

  • in attesa o in assenza di un nuovo intervento legislativo regionale, debba ritenersi immediatamente applicabile in Sicilia l’art. 33, c. 1 bis del d.l. 34/2019 con conseguente introduzione dei valori soglia e di ogni altra prescrizione in ordine alle capacità assunzionali contenute nel Decreto Interministeriale dell’11 gennaio 2022, pubblicato sulla G.U del 28.2.2022;
  • fino al nuovo intervento legislativo regionale, debba farsi riferimento alle disposizioni previgenti, in particolare a quanto disposto dall’art. 3, commi da 5 a 5 quater, del d.l. 90/2014, che prevede una sostanziale assenza di vincoli all’assunzione, se non di compatibilità finanziaria, essendo consentita la copertura del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente “se l’importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non supera il 20% delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III”, 25%” per gli altri casi.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 121/2022, depositata sul sito della sezione regionale di controllo il 14 luglio 2022,hanno chiarito che il primo quesito trova soluzione nel tenore letterale del citato decreto attuativo, nella parte in cui espressamente precisa che le disposizioni del decreto non trovano diretta applicazione nei confronti degli enti di area vasta, risultato del processo di riordino istituzionale disposto dalla Regione Siciliana con la L.R. Sicilia 15/2015, previsto a livello nazionale con la legge 56/2014.

La Corte ha altresì precisato che, tenuto conto che l’art. 33, c. 1-bis del d.l. 34/2019 e il relativo decreto attuativo formano un tutt’uno organico, dal momento che il predetto decreto interministeriale esclude dal proprio ambito di applicazione gli enti di area vasta della Regione siciliana, deve concludersi che a questi ultimi non si applichi la disciplina recata dal combinato disposto delle suddette fonti normative.

Infine, i magistrati contabili siciliano hanno chiarito che, in assenza, allo stato attuale, nell’ordinamento regionale di norme specifiche in materia, nei confronti degli enti di area vasta della Regione siciliana, continua a trovare applicazione, come prospettato dallo stesso ente richiedente, il regime fondato sul turn-over, disciplinato dall’art. 3, commi da 5 a 5-sexies, del d.l. 90/2014.

Tale interpretazione è confermata anche dall’art. 13, comma 5-ter, del d.l. 4/2022 secondo cui “limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (…) continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di turn over”.

Al contempo, la Corte dei Conti ha chiarito che gli enti di area vasta non sono assoggettati alla norma che limitava le assunzioni alla quota del 100% della spesa delle cessazioni per effettuare nuove assunzioni solo nel caso in cui “l’importo delle spese complessive di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non supera il 20% delle entrate correnti relative ai titoli I, II e III”, in quanto tale previsione è rivolta esclusivamente alle province delle regioni a statuto ordinario.

 

Leggi la deliberazione

CC 121-2022 Sicilia

 

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