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Sicilia, del. 107/2022 – Applicabilità dei limiti di finanza pubblica alle società partecipate


Un sindaco ha avanzato un quesito in materia di contenimento e riduzione della spesa e di obblighi formativi, di cui ex art. 12, d.l. 98/2011,  applicabili a una società di capitali a totale partecipazione pubblica, alla luce delle abrogazioni disposte, a decorrere dal 2020, dall’art. 57, comma 2 del d.l. 124/2011, in materia fiscale.

La Corte dei conti, sez. di controllo per la Sicilia, con deliberazione n. 107/2022, depositata il 21 giugno 2022, al fine di individuare l’ambito di applicazione delle disposizioni sopra richiamate, ha ritenuto necessario procedere a una preliminare ricostruzione del quadro normativo di riferimento.

L’art. 12, commi 1, 1-bis e 1-ter, d.l. 98/2011, subordinano alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, nonché alla documentata indispensabilità e indilazionalità attestata dal responsabile del procedimento, le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT.

Tale sistema normativo è stato, poi, interessato da abrogazioni disposte dall’art. 57, comma 2, del d.l. 124/2011 in materia fiscale. Il comma 2 dispone, infatti, che “a decorrere dall’anno 2020, (…) agli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 118/2011, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e riduzione della spesa e di obblighi formativi: (…) f) abrogazione dei vincoli procedurali per l’acquisto di immobili da parte degli enti territoriali”.

I magistrati contabili, ritengono non condivisibile la soluzione interpretativa data dal Comune dell’art. 12 comma 1 sopra citato, con riferimento alla nozione di amministrazione,  secondo il quale, ai fini dell’esclusione dell’applicabilità del comma 1-ter del medesimo articolo, “nella nozione di ente locale (…) appare rientrare anche quella dei loro enti strumentali in forma societaria”.

Per il Collegio, infatti, “la disposizione in esame si applica a tutti i soggetti giuridici inseriti negli elenchi Istat, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli stessi” ritenendo, dunque, “erroneo l’accostamento operato dal Comune tra le nozioni di ente locale e di organismo partecipato, in quanto trattasi di soggetti giuridici autonomi”.

A sostegno di quanto affermato, i magistrati contabili riprendono le conclusioni di alcune deliberazioni di altre sezioni regionali:

  • Il riferimento generico e indistinto agli «enti locali» contenuto nell’art. 57, comma 2, lett. f) del d.l. n. 124/2019 comporta che la disposizione del 2011 cessa di trovare applicazione per tutti gli enti locali, come definiti dal TUEL (art. 2)”(Sez. Contr. Puglia, del. n. 99/2020/PAR);
  • In successive deliberazioni è stata sottolineata anche la natura eccezionale della norma in esame” (il comma 1 ter) “introducente un limite alla capacità di agire degli enti territoriali, come tale non suscettibile di estensione oltre i casi da essa considerati (art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile), considerazione che trova supporto in presenza di una rinnovata disciplina che, dal 2014, non vieta più l’acquisto di immobili, ma lo sottopone soltanto a limitazioni” (Sez. contr. Lombardia, del. n. 78/2018/PAR).

In conclusione, i magistrati contabili, ritengono che “le disposizioni dei commi 1 e 1-bis dell’art. 12 del d.l. n. 98/2011 sono pienamente applicabili ai soggetti giuridici indicati nel citato comma 1, con conseguente obbligo per l’ente locale socio di verificare il rispetto da parte dei propri organismi partecipati, rientranti nella definizione di cui al comma 1, dei limiti di finanza pubblica posti dalle disposizioni richiamate.”.

 

Leggi la delibera

CC 107-2022 Sicilia

 

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