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Puglia, del. n. 99 –Modifiche al piano di riequilibrio finanziario


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di acquistare un immobile di proprietà privata da destinare a finalità istituzionali da assegnare in concessione e da realizzare.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 99/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 5 novembre 2020, hanno ritenuto, richiamando quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Piemonte, del. n. 177/2015 e dalla Sez. Aut. con del. n. 5/2018, che il piano di riequilibrio finanziario, ex art. 243 bis, ter e quater del d.lgs 267/2000, può essere modificato soltanto qualora non sia stata ancora approvata dalla magistratura contabile territorialmente competente o in alternativa nel solo caso di miglioramento della situazione tale da consentire un’anticipata estinzione della procedura (ovvero in base al grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto).

In tutti gli altri casi è impossibile modificare il predetto piano mediante l’inserimento di una nuova spesa che determinerebbe un aggravio del piano stesso.

Eventuali nuove risorse dovranno essere destinate invece al miglioramento dei saldi dell’ente ed al rafforzamento del suo equilibrio.

Infine, la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, ha ricordato che l’effettuazione di una spesa non prevista dal piano di riequilibrio approvato dalla Corte dei Conti introduce un elemento di alterazione del percorso di riequilibrio stesso cristallizzato con l’approvazione del medesimo.

Pertanto, secondo la magistratura contabile, è impossibile procedere ad un aggravio del piano mediante inserimento di una nuova spesa nel medesimo, essendo le ipotesi di modifica del piano tassativamente previste dal legislatore nazionale.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Puglia del. n. 99-20


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