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Sardegna, del. 95/2022 – Relazione di fine mandato


Il commissario straordinario di una provincia ha avanzato due quesiti, relativi, l’uno, all’indennità di fine mandato, l’altro, alla relazione di fine mandato. In particolare viene chiesto se:

  • sia possibile corrispondergli l’indennità di fine mandato, in analogia a quanto previsto per i sindaci ed i presidenti di provincia ai sensi dell’art. 82, c. 8, lett. f) del TUEL e del D.M. 119/2000;
  • egli debba adempiere alla relazione di fine mandato ed in quali tempistiche, posto che non sarebbe in grado di stabilire la scadenza del suo mandato, da cui decorrerebbero i termini per la sua redazione, ai sensi dell’art. 4, c. 2 del d.lgs. 149/2011.

I magistrati contabili della Sardegna, con la deliberazione 95/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 giugno 2022, hanno dichiarato inammissibile il primo quesito in quanto posto in relazione ad un caso specifico, non avente carattere di generalità ed astrattezza, e non inerente norme di contenimento o razionalizzazione della spesa pubblica.

Passando all’esame del secondo quesito, ammissibile, la Corte ha ricordato, in premessa che la nomina di commissari straordinari (tra cui quello della provincia istante), è stata prevista dalla l.r. 7/2021, di riforma dell’assetto territoriale della Regione, fino all’elezione degli organi ordinari e politici della stessa provincia, la quale avrebbe dovuto svolgersi entro il 31 dicembre 2021, ma è stata differita a data da stabilirsi, con deliberazione di Giunta regionale, con la conseguenza che il commissario straordinario è tuttora in carica, senza che sia stato stabilito un termine finale per l’esercizio delle sue funzioni.

Ciò premesso, in merito alla doverosità o meno per il commissario straordinario della relazione di fine mandato, i magistrati contabili della Sardegna, sostengono che egli sia tenuto alla redazione della stessa, facendo leva, per analogia, sulle argomentazioni svolte dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 18/2021, secondo le quali, in caso di annullamento giurisdizionale delle elezioni, non spetta all’organo politico la redazione di tale atto ma, appunto, al commissario straordinario, il quale è da considerarsi l’unico organo legittimamente in carica nel periodo di riferimento.

Similare è, infatti, la fattispecie all’esame, la quale vede il permanere in carica dell’organo straordinario per tutto il periodo in cui la normativa in applicazione ha previsto il protrarsi delle sue funzioni.

Quanto ai termini per la redazione da parte del commissario straordinario della relazione, secondo la deliberazione in commento, in assenza di un termine prefissato per la scadenza del suo mandato, deve farsi riferimento alla data di indizione delle elezioni degli organi politici, in analogia a quanto dispone l’art. 4 c. 3 del d.lgs. 149/2011: “in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni”.

Tale soluzione è ritenuta dalla Corte la più aderente al caso concreto in esame.

 

Leggi la delibera

CC95-2022 Sardegna

 

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