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Autonomie, del. 18/2021 – Annullamento operazioni elettorali e obbligo relazione fine di mandato


I magistrati contabili della Sezione Autonomie, con delibera n. 18/2021/QMIG, pubblicata in data 7 dicembre 2021,  ribadiscono l’obbligo della relazione di fine mandato, così come previsto dal comma 3 dell’art. 4 d.lgs. 149/2011, ovvero che l’obbligo in questione ricade nel caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali in capo al commissario prefettizio, il quale dovrà esprimersi, in sede di relazione, sia per il periodo del mandato elettivo oggetto di annullamento, ma anche per il periodo della gestione commissariale.

La questione di massima era stata sollevata dalla Sezione Regionale Lazio nella delibera n. 112/2021 del 25 ottobre 2021, in cui si sospendeva la decisione, chiedendo quindi l’intervento della Sezione Autonomie, rispetto al quesito alla stessa avanzato dal Commissario Prefettizio di un Comune, riguardo il soggetto chiamato ad assolvere gli obblighi di sottoscrizione della relazione di fine mandato, di cui ex art. 4 d.lgs. n. 149/2011, in caso di annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali e del verbale di proclamazione degli eletti.

I magistrati contabili della sezione autonomie hanno ritenuto non applicabile al caso di specie un precedente principio di diritto espresso dalla stessa sezione nella deliberazione n. 15/2015/QMIG secondo cui la relazione di fine mandato rappresenta un “atto proprio  (….) del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario” in caso di scioglimento dell’organo consiliare. Diverso è il leit motiv alla base del caso di specie.

Come evidenziato nella delibera in commento, il comma 3, art. 4 d.lgs. 149/2011, in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale, prevede un termine di venti giorni, per la sottoscrizione e certificazione della relazione, più breve rispetto ai sessanta giorni previsti dal legislatore in caso di scadenza naturale del mandato. La pronuncia di annullamento delle operazioni elettorali, tuttavia, osservano i magistrati contabili, annulla l’atto di proclamazione degli eletti che rappresenta, a sua volta, in termini temporali, anche l’inizio della data di scadenza del mandato rispetto alla quale va calcolato a ritroso il termine di sessanta giorni per la sottoscrizione della relazione.

Pertanto, il comma 3 sopracitato, può rappresentare il “parametro normativo cui riferire la scansione procedimentale dell’obbligo della relazione di fine mandato”, parametro che, si osserva nella delibera in commento, può essere applicato anche alla fattispecie dell’annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali, assimilando così, la fattispecie in questione a quella dello scioglimento.

Quanto specificamente al soggetto tenuto all’adempimento in esame, i magistrati contabili osservano che “l’annullamento giurisdizionale delle operazioni elettorali toglie efficacia alla stessa instaurazione del rapporto di servizio onorario perché non avvenuta conformemente alle procedure e alle forme di legge”, e che pertanto l’onere è in capo al commissario prefettizio e non al sindaco.

A sostegno di quanto appena sopra ribadito, viene richiamato l’unico precedente specifico espresso dalla sez. regionale Umbria nella deliberazione n. 140/2013, che riteneva regolare la relazione di fine mandato sottoscritta e trasmessa dal commissario prefettizio a seguito dell’annullamento delle operazioni elettorali, individuando come “termine iniziale del computo, la data di comunicazione del provvedimento di convocazione dei comizi elettorali”.

 

Leggi la delibera

CC 18-2021 Autonomie

 

 

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