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Campania, del. 24/2022 – Soccorso finanziario consorzio in liquidazione


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla verifica dell’applicabilità del divieto di soccorso finanziario (ex art. 14, comma 5, d.lgs. 175/2016) alla copertura di perdite di bilancio per i consorzi obbligatori in fase di liquidazione e se tali coperture siano debiti fuori bilancio ex art. 194 lett. b) d.lgs. 267/2000.

In particolare, è stato chiesto se:

  • esista un obbligo per l’Ente di ripianare le perdite di esercizio, registrate da un ente in liquidazione, che abbia presentato disavanzi di bilancio per tre anni di seguito, per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  • riconoscendo le perdite di esercizio in fase di liquidazione come debito fuori bilancio, si applichi il divieto di soccorso finanziario, tenuto conto che lo statuto consortile prevede che in caso di perdite di esercizio, gli Enti consorziati debbano provvedere con appositi stanziamenti sui propri bilanci in misura proporzionale alla propria partecipazione al Consorzio.

La Corte dei conti, sez. contr. Campania, con delibera 24/2022, depositata il 9 maggio 2022, ha preliminarmente ricordato che il citato art. 14, comma 5, del d.lgs. 175/2016 prevede che ogni aiuto da parte degli enti pubblici soci verso gli enti partecipati deve essere giustificato in relazione dell’interesse pubblico perseguito e ai propri scopi istituzionali, con la necessità di perseguire i canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. L’ammissibilità degli interventi di sostegno è ammessa solamente qualora vi sia una prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione da provare con specifico piano di risanamento.

I magistrati contabili, confermando l’orientamento dominante della giurisprudenza contabile hanno chiarito che il divieto di soccorso finanziario opera, soprattutto anche per gli enti in liquidazione, in quanto non possono prospettare alcuna possibilità di recupero o risanamento (si veda, Corte Conti, sez. contr. Lombardia, del. 269/2019, Piemonte, del. 3/2018, Lazio, del. 1/2019).

La Corte, nella deliberazione in commento, ha ricordato che il d.l. n. 61/2007 disponeva che “i comuni della regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei consorzi”.

I magistrati contabili hanno chiarito che in merito alla natura giuridica di tali consorzi, la giurisprudenza amministrativa non ha manifestato un orientamento univoco, qualificandoli talora come “enti pubblici economici” e altre volte come “non economici”, alla stregua delle aziende speciali (Corte dei Conti, sez. contr. Lombardia, del. 114/2012, Campania del. 75/2017, Lombardia, del. 296/2019).

La Corte dei Conti della Campania ha perciò ritenuto estensibili i principi in tema di divieto di soccorso finanziario anche ai Consorzi di servizi che integrano “realtà operative inserite a tutti gli effetti nel contesto della finanza territoriale” e che tali principi trovano a maggior ragione applicazione agli enti partecipati strutturalmente in squilibrio posti in liquidazione.

Come già evidenziato dalla stessa sezione di controllo, l’art. 194, comma 1 lett. B), d.lgs. 267/2000, seppur riferito alle aziende speciali, pone un limite alla ripianabilità del disavanzo degli enti strumentali (del. 25/2021 e del. 162/2018).

“Il disavanzo da liquidazione non è riconducibile ai disavanzi cui fa riferimento l’art. 194, lett. b), TUEL poiché proprio il riferimento al pareggio e alla sua funzione, costituisce un limite alla riconoscibilità dei disavanzi che non mirano alla conservazione dell’integrità aziendale. Il ripiano della perdita, non può che essere funzionale al ripristino del pareggio tra mezzi disponibili, impieghi e debiti, per ristabilire e consentire la continuità aziendale.”

Secondo i magistrati contabili della Campania, il c.d. divieto di “soccorso finanziario” degli organismi partecipati dalle amministrazioni, esclude interventi a sostegno di enti strumentali che non abbiano una prospettiva di continuità aziendale e che si trovino in squilibrio strutturale.

Leggi la delibera

CC 24-2022 Campania

 

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