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Valle d’Aosta, del. 7/2022 – debito fuori bilancio da sentenza esecutiva


Il Presidente di un Consiglio permanente degli enti locali ha inoltrato un parere richiesto dalla Commissione straordinaria di un Comune, riguardo il procedimento per il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio a fronte di una sentenza di condanna al pagamento delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del Tuel, stante precedente accantonamento al Fondo Rischi Contenzioso nell’esercizio precedente a quello di pronuncia della sentenza di condanna. A tal proposito, viene richiesto se:

  • è sufficiente applicare la quota parte dell’avanzo di amministrazione nel quale il fondo in questione confluirà, e procedere poi con una specifica variazione di bilancio per l’esercizio in corso per procedere alla copertura delle spese legali non coperte dal fondo;
  • oppure si deve procedere con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, al riconoscimento di un debito fuori bilancio per la parte delle spese non coperte dal fondo.

La Corte dei conti, Sez. di controllo per la Valle d’Aosta, con deliberazione n. 7/2022, depositata il 9 maggio 2022, ha dapprima inquadrato la questione sotto il profilo normativo, ricordando che ai sensi dell’art. 193, comma 2, lett. a) del Tuel, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, fra le altre casistiche previste dall’articolo, anche dalle sentenze esecutive, fattispecie che, rilevano i magistrati contabili, “presenta la peculiarità di non comportare alcun margine di discerzionalità in capo all’Organo consiliare nel valutare, l’an della regolarizzazione e il quantum del debito, poiché l’entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall’autorità giudiziaria”.

La giurisprudenza contabile ha in più occasioni (sul punto, cfr. Sez. controllo Puglia, del. 29/2018) ribadito la necessaria deliberazione consiliare ai fini del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, finalizzata alla duplice necessità di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno che può alterare gli equilibri di bilancio, e accertare le cause che hanno generato l’obbligo e le eventuali responsabilità.

Sul punto, ricordano i magistrati contabili, la Sezione Autonomie nella deliberazione 27/2019, ha stabilito il principio di diritto secondo cui “il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento”, e ciò a prescindere dall’accantonamento a Fondo rischi contenzioso e anzi, proprio a maggior ragione, nel caso in cui l’accantonamento non copre integralmente gli oneri conseguenti dalla sentenza di condanna. L’essenziale funzione svolta dalla deliberazione consiliare di riconoscimento, evidenzia ancora la Sezione delle Autonomie, “potrebbe essere frustrata laddove (…) intervenga dopo il pagamento e, in ogni caso, l’accantonamento di somme in bilancio non esima dalla doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione alla sussistenza di ulteriori passività”.

Nella delibera in commento, viene evidenziato che il Fondo rischi contenzioso ha finalità prudenziale, laddove, in caso di significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, l’ente viene condannato al pagamento delle spese. Tale accantonamento è effettuato in presenza di un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, quale l’esito del giudizio, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. Soltanto l’esito del giudizio trasforma la passività potenziale in debito fuori bilanci; quindi solo con la sentenza esecutiva maturano i presupposti per l’imputazione a bilancio della spesa (sul punto, cfr. Sezione di controllo per la Campania, del. n. 249/2017). Di conseguenza, l’esistenza dell’accantonamento al fondo, sul quale, ai sensi dell’ art. 167, comma 3, TUEL,  non è possibile impegnare e pagare alcuna spesa, non costituisce l’elemento che consente di determinare se si è in presenza di un debito fuori bilancio, ma costituisce lo strumento che, se adeguatamente valorizzato, consente di assicurare la necessaria copertura finanziaria del debito previamente riconosciuto nella sua interezza.

Infine, i magistrati contabili, pronunciandosi sul momento in cui matura il debito fuori bilancio, ricordano che “poiché la sentenza esecutiva che dà luogo al debito fuori bilancio viene ad esistenza nel momento della pubblicazione, è da tale momento che deve farsi riferimento ai fini della maturazione dello stesso debito fuori bilancio” (sez. contr. Lombardia, delibera n. 326/2017).

 

Leggi la delibera

CC 7-2022 Valle d’aosta

 

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