Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Emilia-Romagna, del. 41/2022 –Recesso da Unione: all’ente spazi assunzionali e accessorio


Il Presidente di un’Unione di comuni ha formulato una richiesta di parere in merito alle conseguenze, in termini di capacità assunzionale e della relativa spesa, nonché di trattamento accessorio, del recesso dall’Unione stessa di un comune con ritrasferimento in capo all’ente originario della relativa funzione ma senza rientro del dipendente a suo tempo transitato all’Unione (a causa dell’intervenuta cessazione del proprio rapporto di lavoro e della sua sostituzione da altri nello svolgimento della funzione). In particolare, si chiede se sia corretto che:

– l’Unione non debba “ricomprimere” la propria spesa per il personale e la propria capacità assunzionale oltre i limiti del personale restituito ed ancora in servizio;

– il fondo relativo al trattamento accessorio debba ritornare in capo all’ente recedente ma nella misura correlata all’effettivo personale in servizio nella funzione al momento del recesso.

La sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la deliberazione 41/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 maggio 2022, relativamente al primo quesito, richiama innanzitutto la propria deliberazione n. 118/2020, nella quale si era espressa nel senso che, in caso di recesso del comune dall’Unione, i dipendenti di questa possono essere reinquadrati negli enti di appartenenza a condizione che questi ultimi, a seguito della costituzione dell’Unione, non abbiano coperto con nuove assunzioni il posto correlato alla funzione trasferita, ed aveva altresì affermato che, operando in tal modo, “viene garantita la continuità nell’erogazione dei servizi ma, al contempo, viene garantito il rispetto del vincolo di non esorbitanza degli spazi assunzionali stabiliti per i diversi enti riconducibile alla gestione in forma associata delle funzioni trasferite all’Unione, di modo che il numero dei dipendenti del Comune dopo il recesso dall’Unione non sia superiore a quello precedente alla costituzione dell’Unione medesima ed il vincolo di coordinamento della finanza pubblica finalizzato al contenimento della spesa del personale sia rispettato”.

I magistrati contabili emiliani evidenziano, pertanto, che ad essere correlato alla funzione non è il dipendente trasferito dal comune all’Unione (che si assume poi cessato), quanto la dotazione – il posto in organico – relativa alla funzione medesima. Secondo la deliberazione in commento, in relazione al primo dei quesiti posti, in caso di recesso del comune dall’Unione, ove deliberato dall’ente recedente in conformità alle vigenti disposizioni legislative e alle clausole statutarie dell’Unione, la capacità assunzionale del comune resta integra poiché correlata alla funzione riassunta a condizione che il comune, al momento del trasferimento abbia mantenuto il posto in organico e, successivamente, con l’avvento del nuovo concetto di dotazione organica introdotto dal d.lgs. 75/2017, l’abbia previsto nella consistenza della dotazione indicata nel proprio piano di fabbisogno di personale, ferma restando la sussistenza della sostenibilità finanziaria della spesa di personale, rispondente a esigenze di equilibrio della finanza pubblica, o gli ulteriori limiti di spesa anche a seconda del tipo di rapporto instaurato.

Quanto al secondo quesito, la Corte richiama in premessa il principio, insito anche nelle disposizioni di cui all’art. 6-bis, c. 2, del d.lgs. 165/2001, per cui le risorse del trattamento accessorio, in caso di trasferimento di servizi e del relativo personale ad una unione di comuni devono essere corrispondentemente ridotte dal comune che vi aderisce (onde evitare che i soggetti rimasti alle dipendenze dell’ente fruiscano di una quota sensibilmente maggiore di risorse, essendosi ridotti i potenziali beneficiari, con conseguente ingiustificato aggravio di spesa).

In conclusione, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Lombardia, del. n. 161/2020), nell’opposta ipotesi di rientro del personale presso l’ente originario ovvero di reinternalizzazione della funzione cui sia addetto un nuovo dipendente presso l’ente di appartenenza, si ribadisce che il fondo, fermo restando il rispetto del limite di cui all’art. 23, c. 2, del d.lgs. 75/2017, sarà corrispondentemente reintegrato, presso l’ente ricevente, della quota precedentemente “ribaltata” sul fondo dell’Unione.

 

Leggi la deliberazione

CC 41-2022 Emilia Romagna

 

Si segnalano i nostri workshop in materia di gestione del personale!

Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873.


Richiedi informazioni