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Lombardia, del. n. 161 – Fondo incentivante e processi di esternalizzazione


Un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla determinazione del fondo incentivante per il salario accessorio e, in particolare, se sia applicabile quanto disposto dall’art. 6 bis del d.lgs. 165/2001, relativamente ai processi di esternalizzazione, che impone il congelamento dei posti in dotazione organica e la decurtazione delle risorse del fondo erogate al personale interessato dal processo di trasferimento ad altro organismo.

I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 161/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 21 dicembre 2020, hanno precisato che la disciplina disposta dall’art. 6 bis del d.lgs. 165/2001 non è incompatibile con la nuova disciplina dettata dall’art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, la cui ratio è quella di garantire adeguate risorse del fondo in presenza di una modifica del personale in servizio, sia a tempo determinato che indeterminato, cosa ben diversa da un processo di esternalizzazione che è qualificabile come una cessione di ramo d’azienda ex art. 2112 c.c.

L’art. 6 bis del d.lgs. 165/2001, come chiarito anche dalla Corte dei Conti nella deliberazione in commento, persegue la finalità, tra le altre, di garantire che la somma decurtata dal fondo, in caso di ripresa della gestione in economia del servizio da parte dell’ente (e del conseguente reintegro del personale negli organici dell’ente) sia nuovamente inserita nel fondo.

Leggi la deliberazione

CC Sez. Controllo Lombardia del. n. 161-20


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