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Lombardia, del. 63/2022 – Utilizzo avanzo di amministrazione per aumento spese energetiche


Un sindaco ha avanzato un quesito riguardo la possibilità di utilizzare l’avanzo di amministrazione per far fronte al considerevole aumento delle spese energetiche.

La Corte dei conti, Sez. di controllo per la Lombardia, con delibera n. 63/2022 depositata l’8 aprile 2022, ha dapprima evidenziato che sia nel d.lgs. 267/2000, c.d. Tuel, sia nel d.lgs. 118/2011, in materia di armonizzazione contabile, non si riscontra una definizione di avanzo di amministrazione.

Seppure in assenza di una specifica e chiara nozione di avanzo di amministrazione, i magistrati contabili, ripercorrendo la normativa, e, in particolare, gli articoli 186 e 187 del Tuel in materia di risultato di amministrazione, nonché i chiarimenti della giurisprudenza, tracciano i confini dell’istituto oggetto di richiesta di parere.

Nello specifico, infatti, riprendendo la delibera n. 13/2020 della Sezione Autonomie, ribadiscono che “la nozione di avanzo deve riferirsi a quelle risorse del risultato di amministrazione acquisite nel corso della gestione dell’anno o rinvenienti da esercizi precedenti che non sono state ancora utilizzate”.

Tuttavia, i fondi liberi del risultato di amministrazione non possono essere utilizzati prima dell’approvazione del rendiconto e, in ogni caso, il loro utilizzo è vincolato ad alcune finalità indicate, con un preciso ordine di priorità, all’art. 187, comma 2 del Tuel, aventi come ratio quella di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Fra queste finalità sono indicate, in ordine di priorità:

  • copertura dei debiti fuori bilancio;
  • provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, se non possa provvedersi con mezzi ordinari;
  • finanziamento di spese di investimento;
  • finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;
  • estinzione anticipata dei prestiti.

Sull’oggetto del quesito si era già espressa, con sentenze n. 138/2019 e 167/2021, la Corte Costituzionale, chiarendo che l’avanzo di amministrazione non può essere concepito al pari di un utile di esercizio, “il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione”, ma, al contrario, “soggetto a un impiego tipizzato”.

Alla luce di quanto sopra esposto, i magistrati contabili concludono che l’avanzo di amministrazione può essere utilizzato per far fronte alle spese energetiche, ma solo in conformità alle specifiche finalità indicate e nell’ordine di priorità di cui ex art. 187, comma 2.

 

Leggi la delibera

CC 63-2022 Lombardia

 

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