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Autonomie, del. n. 13 – Utilizzo di avanzi nel bilancio di previsione


I magistrati contabili della sezione Autonomie, con la deliberazione 13/2020, pubblicata sul sito il 22 luglio, hanno chiarito che  le disposizioni di cui all’art. 1 ter del d.l. 78/2015, all’art. 1, comma 756 della legge 208/2015, all’art. 18 del d.l. 50/2017 consentono alle Provincie e alle Città Metropolitane di utilizzare l’avanzo destinato nel bilancio di previsione anche prima della formale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per gli esercizi 2015, 2016, 2017; per gli esercizi 2016 e 2017 è consentito anche l’utilizzo dell’avanzo libero, in quanto l’applicazione di tali norme ha carattere eccezionale e non fa venir meno l’esigenza di ricostruire i vincoli di destinazione e né la vigenza dei principi in materia di entrate in conto capitale e sulla loro destinazione.

La questione di massima aveva avuto origine da una richiesta di parere sollevata dall’Unione Province d’Italia, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, e ss.mm.ii.

Come ricordato dai magistrati contabili, le disposizioni derogatorie sopra citate sono finalizzate a  facilitare la predisposizione dei bilanci di previsione degli anni 2015, 2016 e 2017 nel rispetto degli equilibri finanziari dei predetti enti; la possibilità legislativa concessa di anticipare l’utilizzo dell’avanzo destinato, nonché per gli anni 2016 e 2017 quello libero, ha permesso alle Province e alle Città metropolitane di non dover cercare risorse difficilmente reperibili.

Pertanto, ad avviso della magistratura contabile,  gli artt. 1 ter del d.l. 78/2015, art. 1, comma 756 della legge 208/2015 e l’art. 18 del d.l. 50/2017, essendo norme derogatorie eccezionali devono essere applicate per come sono state scritte e con la giusta cautela dovuta proprio al loro carattere eccezionale.

I magistrati contabili hanno infine precisato  che, da una lettera sistemica delle norme, è esclusa la possibilità di dequalificare le risorse destinate ad investimenti a risorse liberamente utilizzabili per la gestione corrente, e che le deroghe introdotte dalle disposizioni sopra citate si limitano a consentire l’applicazione dell’avanzo presunto al bilancio di previsione prima dell’approvazione del rendiconto, ferma restando l’applicazione delle disciplina dell’entrate in conto capitale e sulla loro destinazione.

Pertanto, secondo i magistrati contabili, nella deliberazione in commento, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1 ter del d.l. 78/2015, art. 1, comma 756 della legge 208/2015 e l’art. 18 del d.l. 50/2017 è possibile utilizzare l’avanzo destinato al bilancio di previsione anche prima della formale approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Autonomie del. n. 13-20

 


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