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Sicilia, del. 52/2022 – Variazione di bilancio in esercizio provvisorio per lavori di somma urgenza


Il sindaco di un Comune ha avanzato due quesiti riguardo l’urgenza di provvedere alla costruzione di nuovi loculi cimiteriali per il cui costo di realizzazione si rende necessaria una variazione di bilancio. In particolare viene chiesto:

  • se l’Ente, onde evitare danni di natura igienico-sanitaria, può procedere ad effettuare la variazione di bilancio in esercizio provvisorio;
  • se l’intervento da realizzare può rientrare nella fattispecie di lavori pubblici di somma urgenza.

La Corte dei conti Sez. di controllo per la Sicilia, con delibera n. 52/2022 depositata in data 28 marzo 2022, relativamente al primo quesito, ha, dapprima ripercorso le principali disposizioni normative che regolano la disciplina di settore e, in particolare, il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, di cui al paragrafo 8.4 dell’Allegato 4/2 del d.lgs 118/2011, ricordando che tale principio prevede un regime derogatorio riguardo la possibilità di operare variazioni di bilancio nel corso dell’esercizio provvisorio ma circoscritto all’effettuazione di “lavori pubblici di somma urgenza”, di cui ex art. 163, d. lgs. 50/2016.

Nel ripercorrere la normativa di riferimento, già richiamata, tra l’altro, nelle delibere n. 118/2019 e n. 121/2019 emesse dalla stessa Sezione, i magistrati contabili si sono soffermati, in particolare sull’articolo 191 del TUEL così come modificato dall’articolo 1, comma 901, della legge finanziaria n. 145/2018. Quest’ultima, abrogando una parte del comma 3 dell’art. 191 sopracitato, che prevedeva l’insufficienza delle risorse finanziarie quale giustificazione per l’avvio di procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da lavori pubblici di somma urgenza, prevede, diversamente, che è “sempre obbligatorio riconoscere come debiti fuori bilancio i lavori di somma urgenza per i quali non risulta possibile rispettare l’iter ordinario del procedimento di spesa e non solo quando sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi”.

Tuttavia, ricordano i magistrati contabili, il legislatore ha posto una condizione all’esigenza di celerità e preminente tutela della pubblica incolumità derivante dall’esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza, vale a dire il termine di 20 giorni entro il quale la Giunta deve sottoporre il provvedimento di riconoscimento di debito al Consiglio, di cui al comma 3 dell’art. 191 sopracitato.

Quanto alle concrete risorse finanziarie necessarie per la copertura, il collegio ritiene di non potersi esprimere trattandosi di questioni tipicamente gestionali affidate agli organi tecnici dell’Ente.

In merito, invece, al secondo quesito, pur ritenendo lo stesso oggettivamente inammissibile, il Collegio ritiene di dover fornire precisazioni di carattere generale e astratto riguardo la fattispecie oggetto di parere, ricordando che “la qualificazione di un lavoro in termini di somma urgenza non attiene all’oggetto dello stesso” e che “la somma urgenza è qualificata dalla norma (…) in termini di circostanza eccezionale e imprevedibile, con ciò intendendosi tutte quelle situazioni che (…) non ne hanno consentito la previsione nell’ambito degli strumenti di programmazione”, per le quali “la relativa copertura non deve eccedere i limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”.

 

Leggi la delibera

CC 52-2022 Sicilia

 

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