Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’individuazione dell’iter procedurale da adottare per il riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da lavori di somma urgenza.
I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 118/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 giugno, hanno evidenziato che secondo l’attuale versione dell’articolo 191 del Tuel, come modificato dalla legge 145/2018, è sempre obbligatorio riconoscere come debito fuori bilancio i lavori di somma urgenza, per i quali non risulta possibile rispettare l’iter ordinario del procedimento di spesa e non già solo quando sull’apposito capitolo vi è insufficienza di fondi.
Pertanto, la giunta è tenuta a sottoporre al consiglio dell’ente, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’articolo 194, comma 1, lettera e), del Tuel, a prescindere dalla circostanza che il capitolo di spesa presenti o meno disponibilità finanziaria.
Il provvedimento di riconoscimento deve essere adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte dell’organo esecutivo e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all’adozione della deliberazione consiliare.
La violazione di detti termini procedurali determina l’applicazione della disciplina sostanziale di cui all’art. 194, comma 1, lett. e): in tal caso il riconoscimento può essere adottato esclusivamente “nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l’ente”, mentre per la parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e l’amministratore che ha disposto la fornitura.
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CC Sez. Controllo Sicilia del. n. 118 – 19