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Lombardia, del. 64/2022 – Incentivi tecnici e varianti in corso d’opera


Un sindaco ha avanzato un quesito in merito alla possibilità di procedere alla liquidazione degli incentivi per funzioni tecniche, di cui ex art. 113, d.lgs 50/2016, in caso di incremento dell’importo a base di gara a seguito di approvazione di perizia di variante, nelle ipotesi di cui ex art. 106 del codice dei contratti, chiedendo anche quali criteri seguire per l’incremento del fondo.

Con la delibera n. 64/2022 depositata l’8 aprile 2022, i magistrati contabili della Sez. di controllo per la Lombardia, dopo aver evidenziato il frequente intervento della giurisprudenza contabile in materia, e in particolare la non incompatibilità a priori e assoluta tra varianti e incentivazione, ha ritenuto opportuno, nel fornire un parere, non discostarsi da quanto già espresso dalla Sez. di controllo per il Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 43/2021.

In particolare la conciliazione dei due istituti può avvenire “nella misura in cui l’incentivo segua comunque una logica di efficienza, efficacia, e razionalizzazione, lasciando fuori le modificazioni contrattuali che derivano da condotte che si discostano dal parametro della diligenza”.

I magistrati contabili, richiamando anche il D.M. n. 204/2021 con cui il Ministero delle infrastrutture ha definito modalità e criteri di riparto delle risorse del fondo destinato a incentivi, hanno ribadito quanto già affermato precedentemente nella delibera n. 29/2021, con cui la stessa sezione ha evidenziato che in caso di varianti che hanno carattere di necessità, e quindi non ascrivibili ad un difetto di programmazione, che vanno a remunerare un quid pluris di attività e adempimenti di natura tecnica, l’incentivo andrà calcolato con riferimento al nuovo importo a base di gara.

L’art. 12 del D.M. sopracitato, infatti, dispone che “l’incremento del fondo a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell’importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all’art. 113, comma 2, codice dei contratti”.

In conclusione, i magistrati contabili ritengono che “l’inclusione nel quadro economico dell’incremento derivante dalla previsione dello svolgimento di nuove funzioni incentivabili, correlate all’approvazione di varianti, dovrà essere sostenuta da un obbligo di motivazione rafforzata” che abbia come fine ultimo l’interesse pubblico. Viene, invece, rimessa alla discrezionalità dell’Ente la valutazione sulla definizione della remunerazione dell’incentivo, discrezionalità che dovrà, comunque, essere guidata da logiche di efficienza, efficacia e razionalità della spesa, verificando l’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche svolte dai dipendenti.

 

Leggi la delibera

CC 64-2022 Lombardia

 

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