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Conversione Sostegni-ter (l. 25/2022): le novità per gli enti locali


È stato pubblicato sulla G.U. n. 73 del 28 marzo 2022 la legge di conversione n. 25 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, concernente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, c.d. “Sostegni-ter”, entrato in vigore il medesimo giorno della pubblicazione in Gazzetta.

Di seguito le novità in sede di conversione ritenute di maggiore interesse per gli enti locali

 

Art. 8 – Misure urgenti per il sostegno al settore della cultura

Proroga al 30 giugno 2022 dell’esenzione dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito da comuni, province e città metropolitane per i soggetti che esercitano lo spettacolo viaggiante e le attività circensi e già prevista all’art. 65, comma 6, d.l. 73/2021.

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate, il fondo già previsto dall’art. 65, comma 7, d.l. 73/2021, è incrementato di 3,5 milione di euro per 2022. Per la ripartizione di tale fondo, si provvede con uno o più decreti del Ministero dell’Interno di concerto con il Mef, di intesa con la conferenza stato-città ed autonomie locali entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

 

Art. 12 – Incremento del contributo per mancato incasso dell’imposta di soggiorno

Confermato l’incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2022 del fondo istituito per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022.

Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più d.m. previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 aprile 2022.

 

Art. 13 – Utilizzo nell’anno 2022 delle risorse assegnate agli Enti locali negli anni 2020 e 2021

Fermo restando quanto già disposto dal d.l. 4/2022, in sede di conversione viene prorogata dal 31 ottobre 2022 al 31 ottobre 2023, il termine entro cui è effettuata la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell’andamento delle spese, ai fini del conguaglio delle somme attribuite.

Al comma 5-bis viene disposto che gli enti che approvano le delibere delle aliquote e delle tariffe di propria competenza, dopo l’approvazione del bilancio di previsione e comunque entro il termine di approvazione dello stesso, previsto per il 31 dicembre di ogni anno, possono provvedere con una variazione di bilancio alle conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, e quindi senza dover necessariamente procedere con una riapprovazione.

Al comma 6 e 6-bis, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, l’utilizzo di quest’ultimo, già previsto per gli esercizi finanziari 2020-2021 per il finanziamento di spese correnti relative l’emergenza epidemiologica, viene esteso anche all’esercizio finanziario 2022.

Inoltre, gli enti in disavanzo, in deroga a quanto previsto dai commi 897 e 898 dell’art. 1 della l. 145/2018 (legge di bilancio 2019), hanno la possibilità di utilizzare la quota dell’avanzo di amministrazione derivante da entrate vincolate per l’estinzione anticipata di mutui.

 

Art. 13-bis – Sblocco degli avanzi di amministrazione per rilancio aree urbane disagiate

I comuni destinatari delle risorse già trasferite dal MISE per interventi di sviluppo imprenditoriale in aree urbane disagiate, di cui ex art. 14, l. 266/97, possono impiegare la quota libera e restante di tali risorse per le stesse finalità.

A tal proposito, i comuni interessati dovranno trasmettere al MISE, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge di conversione, un programma di interventi che sarà, poi, soggetto, entro 45 giorni dalla sua trasmissione, ad accertamenti sul piano della compatibilità rispetto alle finalità, da parte del MISE. La norma dispone, inoltre, che i comuni presentino annualmente una relazione di sintesi al MISE, relativa gli interventi avviati e le spese sostenute per i programmi approvati. Per quelle risorse per le quali non risultano trasmessi i programmi entro il termine dei sei mesi, o per le quali i programmi non sono stati successivamente approvati dall’amministrazione comunale, sono versate dai comuni, previa comunicazione al MISE, all’entrata del bilancio statale.

 

Art. 13-ter – Inconferibilità di incarichi ai componenti di organo politico di livello regionale e locale

Fino al 31 dicembre 2022, al fine di non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dagli amministratori locali nel corso del loro mandato, l’incompatibilità di cui ex art. 7, c. 1, del d.lgs. 39/2013, non si applica ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione. Gli incarichi assegnati in deroga, dall’entrata in vigore della presente legge di conversione fino al 31 dicembre 2022, sono validi fino a scadenza naturale dell’incarico.

 

Art. 13-quater – Ricapitalizzazione aziende speciali e società a partecipazione di maggioranza delle PA locali

Le PA socie di aziende speciali possono prevedere interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse, a fronte di un idoneo piano di risanamento aziendale. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo anche in deroga a quanto previsto dall’art. 194, c. 1, lett. b), del Tuel.

 

Art. 13-sexies – Proroga termine richieste progetti rigenerazione urbana

Proroga al 30 aprile 2022 del termine per la presentazione di richieste di contributi, nell’ambito degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui ex. art. 1 commi 534 – 542, l. 234/2021 (legge di bilancio), assegnati ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite in base alla graduatoria pubblicata con decreto del Ministero dell’interno in data 30 dicembre 2021, per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022.  

 

Art. 29 – Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

Fermo restando quanto già disposto nel d.l. 4/2022, il comma 11-bis, prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di estendere la revisione dei prezzi anche agli Accordi quadro già aggiudicati o efficaci all’entrata in vigore della presente legge di conversione, utilizzando le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità dal comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro. Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini dell’esecuzione degli accordi quadro nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le  risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero  delle  infrastrutture  e della mobilità sostenibili su base semestrale.

 

Leggi il decreto

Sostegni-ter- testo coordinato

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