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Campania, del. 9/2022 – Fondo solidarietà alimentare covid-19 e vincolo di destinazione


Il sindaco di un comune ha avanzato un quesito riguardo la possibilità di destinare parte del residuo fondo alimentare di cui ex art. 2. d.l. 154/2020 concernente “Misure urgenti di solidarietà alimentare” a copertura generalizzata ed in favore di tutti gli utenti del costo del servizio di mensa scolastica che altrimenti dovrebbe sostenere.

La Corte dei conti, Sez. regionale di controllo della Campania, nella deliberazione n. 9/2022 depositata il 28 febbraio 2022, ha ricordato quale è stata la ragione d’essere del d.l. 154/2020, vale a dire l’irruzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha richiesto un intervento legislativo tempestivo al fine di adottare misure in grado di tutelare i nuclei familiari più esposti agli effetti negativi sul piano socioeconomico e quelli in stato di bisogno. Tali misure di sostegno, sono state estese, poi, con il d.l. 73/2021, a finalità più ampie rispetto alla sola solidarietà alimentare prevista nel d.l 154 sopra citato, andando a ricomprendere anche i pagamenti dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Allo stesso tempo, però, i magistrati contabili, ricordano che il servizio di mensa scolastica, come ribadito anche da precedenti pronunce della magistratura contabile (si veda sul punto Toscana, del. 371/2019), è un “servizio a domanda individuale” erogato dall’ente ai soggetti che ne fanno richiesta, senza che vi sia per l’ente un obbligo istituzionale.

Per l’erogazione del servizio l’ente è tenuto a richiedere la contribuzione dell’utenza, la cui determinazione è frutto di una scelta discrezionale dell’ente stesso; scelta esercitata nel pieno rispetto “dei principi di equilibrio economico-finanziario di gestione del servizio e di pareggio di bilancio”. L’ente, inoltre, ricordano ancora i magistrati contabili, gode di ampia discrezionalità anche rispetto alla determinazione del contributo di ciascun fruitore, potendo anche escludere l’onere del contributo a carico di alcuni fruitori e graduando l’onere della contribuzione a carico degli altri attraverso l’ISEE.

In virtù di quanto sopra riportato, il collegio ha ritenuto di dover dare risposta in termini negativi al quesito proposto, poiché, rispetto al fondo alimentare di cui al d.l. 154 sopra menzionato, trattasi di trasferimenti statali, e quindi risorse vincolate, erogati per una specifica finalità, quale quella di sostenere le famiglie in difficoltà a causa degli effetti negativi scaturiti dalla pandemia. Per cui, non possono essere soggette a “distrazione” rispetto alla loro finalità, andando, di fatto, a coprire i costi di gestione del servizio mensa scolastica e, ancor meno, la quota di questi servizi a carico del Comune.

La circostanza per cui il servizio mensa e gli interventi di solidarietà di cui al d.l 154/2020, attengano entrambi a generi alimentari, non può, come ricordato nella delibera in commento, prescindere dalla chiara distinzione fra le due fattispecie oggetto di quesito, che non permette “un travaso di risorse che si concreta in un mancato rispetto dei vincoli derivanti da trasferimento e in una sostanziale sottrazione delle risorse trasferite alla specifica finalità alla quale sono destinate”. A riguardo, si evidenzia che le misure di solidarietà non hanno, necessariamente, come destinatari i nuclei familiari che usufruiscono del servizio di mensa scolastica.

Quanto, invece, alle somme del fondo di solidarietà alimentare non impegnate dall’ente alla data del 31 dicembre 2020, i magistrati contabili ricordano che, poiché non è stato previsto un termine per il suo utilizzo, queste costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione, da destinarsi con le modalità di cui ex art. 187 TUEL.

 

Leggi la delibera

CC 9-2022 Campania

 

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