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Lombardia, del. 33/2022 – fabbricato in locazione all’Amministrazione statale


Un sindaco ha formulato un parere in merito alla possibilità di concedere in locazione alle Amministrazioni dello Stato, a canone agevolato e per finalità istituzionali, un immobile adibito a caserma già in sua proprietà e da dotare di alcuni rinnovati elementi di arredo, questi ultimi previamente da acquistare da parte dell’Ente Locale.

La corte dei conti, sezione controllo Lombardia, con la deliberazione 33/2022 depositata il 1 marzo 2022, ha elencato le disposizioni normative che si adattano al caso di specie, e, in particolare, il comma 4-bis dell’art. 3, del d.l. 95/2012, introdotto dalla l. 208/2015 (comma 500), che riconosce ai comuni la facoltà di contribuire al pagamento del canone di locazione determinato dall’agenzia delle entrate, di immobili, di proprietà di terzi, destinate a caserme delle forze dell’ordine e il precedente art. 3, comma 2 bis della l. 135/2012, che ha introdotto una modifica all’art. 1, comma 439 della l. 311/2004, riconoscendo ai comuni la facoltà di concedere in uso gratuito alle amministrazioni dello Stato, “per le finalità istituzionali di queste ultime, beni immobili di loro proprietà”.

Come evidenziato dai magistrati contabili nella delibera in commento, l’art. 3 comma 2 bis sopra richiamato, non contempla, tuttavia, la eventuale presenza di arredi nell’immobile da concedere, e, per questo, l’interpretazione della norma non è da intendersi in senso estensivo in quanto trattano due fattispecie distinte. Infatti, nella prima, il rapporto tra le due amministrazioni pubbliche si riferisce solo all’utilizzo del bene immobile, nella seconda si tratta anche dell’uso di beni mobili che il locatore mette a disposizione del conduttore, destinandoli a servizio od ornamento della cosa principale.

A conferma di tale ipotesi viene riportato l’art. 12 della l. 392/1978 che prevede una deroga a tale disciplina “Se l’immobile locato è completamente arredato con mobili forniti dal locatore e idonei, per consistenza e qualità, all’uso convenuto, il canone determinato ai sensi dei commi precedenti può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 per cento”.

Rispetto alla questione del canone di locazione agevolato i magistrati contabili ritengono che lo stesso rappresenti un onere corrente per il comune, e che alla base della spesa ci debba essere una valida motivazione che, nel caso di specie è rappresentata dalla tutela del bene pubblico sicurezza dei cittadini che “non può appartenere ad un unico livello di Amministrazione (lo Stato) ma deve rappresentare una responsabilità per tutti gli enti che si occupano degli interessi pubblici della collettività amministrata, concorrendo, infatti, “a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela (Corte dei Conti, sez. contr. Liguria, del. 91/2017).

In conclusione, i magistrati contabili ritengono che rientri nella autonoma determinazione del comune la decisione di concedere in locazione all’amministrazione dello Stato un immobile di sua proprietà adibito a caserma ovvero, dotare l’immobile di “alcuni rinnovati elementi di arredo, da acquistare da parte dell’Ente Locale”.

Sotto il profilo contabile, infatti, si tratta di una spesa discrezionale non ricorrente la cui natura (corrente o capitale) dipende dalla tipologia degli arredi. Spetta pertanto al comune la decisione, in coerenza con gli equilibri di bilancio.

 

Leggi la delibera

CC 33-2022 Lombardia

 

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