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Lombardia, del. 31/2022 – soccorso finanziario e accantonamenti per perdite partecipate


Un sindaco ha chiesto un parere riguardo la possibilità di ricorrere all’istituto del soccorso finanziario, di cui ex art. 14, comma 5, d.lgs. 175/2016, c.d. TUSP, nei confronti di una società partecipata dallo stesso Comune quale socio unico e posta in liquidazione, con riferimento al pagamento delle spese di soccombenza di una causa di responsabilità nei confronti dell’ex amministratore della società partecipata e corrispondenti all’onorario del legale di controparte

I magistrati contabili della Corte dei conti sezione di controllo della Lombardia, con deliberazione n. 31, depositata il 24 febbraio 2022, hanno evidenziato innanzitutto che, rispetto all’ obbligo del soccorso finanziario, la normativa dispone che l’istituto rimane precluso nel caso di condizione di reiterate perdite di esercizio.

La regola, infatti, contenuta nell’art. 14, comma 5, del TUSP, stabilisce il cd. “divieto di soccorso finanziario”, quale particolare forma di ripiano degli squilibri e conseguente integrazione delle perdite della società in mano pubblica da parte dell’ente partecipante a favore delle partecipate “che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali”. La norma, come si ricorda nella delibera in commento, ha voluto abbandonare “la logica di salvataggio obbligatorio degli organismi in condizione di irrimediabile dissesto, anche nell’ottica delle regole europee che vietano ai soggetti che operano nel mercato di fruire di diritti speciali od esclusivi”.

Lo stesso art. 14 sopra citato, al comma 5, introduce un temperamento di quel divieto di soccorso sopra descritto, disponendo che “sono consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dalla Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all’articolo 5, che contempli il raggiungimento dell’equilibrio finanziario entro tre anni”.

I magistrati contabili, sul punto riportano recenti pronunce della giurisprudenza contabile, come la Sezione controllo Veneto, che con deliberazione 18/2021, ha specificato che la motivazione dell’intervento straordinario deve dare puntuale conto delle ragioni fattuali e giuridiche dello “specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali” con esplicitazione delle “ragioni economico-giuridiche dell’operazione le quali, dovendo necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile, non possono non implicare, tra l’altro, una previa e adeguata verifica delle criticità che generano le perdite, i necessari accertamenti volti ad individuare eventuali responsabilità gestionali imputabili agli amministratori societari, nonché una compiuta valutazione circa l’opportunità di conservazione in vita dell’organismo partecipato o del semplice mantenimento della partecipazione…”.

Quanto l’obbligo di accantonamento, di cui ex art. 21 del TUSP, lo svincolo dell’importo accantonato è subordinato all’avvenuto ripiano della perdita da parte della partecipante, alla dismissione della partecipazione e alla sottoposizione dell’organismo partecipato ad una procedura di liquidazione.

In proposito, la Corte ricorda che è stato più volte riconosciuto dalla giurisprudenza contabile (recentemente, sez. contr. Sicilia, del. 25/2021), che, dall’obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in conseguenza di risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, “non discende l’insorgenza a carico dell’ente socio, anche se unico, di un obbligo al ripiano delle perdite né l’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato”.

In conclusione, secondo la deliberazione in commento, “il soccorso finanziario a favore degli organismi partecipati, di norma precluso per quelli che presentino reiterate perdite di esercizio, in base all’art. 14, co.5 TUSP è ammesso unicamente, a tutela dell’interesse pubblico, in presenza di una documentata e motivata prospettiva di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dei soggetti beneficiari, escludendo ripiani a consuntivo. L’accantonamento di quote di bilancio previsto dall’art. 21 del TUSP non determina per l’ente socio alcun obbligo di provvedere al ripiano delle perdite né l’assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato. Tali principi operano anche in relazione alle società poste in liquidazione e per quelle a partecipazione pubblica totalitaria”.

 

Leggi la delibera

CC 31-2022 Lombardia

 

 

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