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Sicilia, del. 25/2021 – svincolo somme accantonate per perdita partecipate


Un sindaco ha chiesto un parere circa la portata applicativa dell’ultimo periodo del c. 1 dell’art. 21 del d.lgs. 175/2016, rubricato “Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali”, e, specificatamente, circa la possibilità per l’ente di riacquistare la disponibilità delle somme accantonate qualora la partecipata abbia ripianato la perdita in un momento non contestuale all’approvazione del bilancio.

I magistrati contabili della Sicilia, con la deliberazione 25/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 18 febbraio 2021, evidenziando, innanzitutto, la ratio della norma, consistente nella salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali attraverso la loro responsabilizzazione nel perseguimento della sana gestione delle partecipate e la costante verifica delle possibili ricadute della gestione di queste ultime sui propri bilanci, hanno osservato come il c. 1 dell’art. 21 del d.lgs. 175/2016, stabilisca che:

  • qualora un organismo partecipato presenti un risultato di esercizio negativo, l’ente locale partecipante è tenuto ad accantonare, in un apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’esercizio successivo, un importo (dal punto di vista contabile, inserito nella missione “fondi e accantonamenti”, destinata a confluire, in sede di rendiconto, nell’avanzo accantonato) pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione;
  • lo svincolo dell’importo accantonato è subordinato alla ricorrenza di una delle tre seguenti condizioni: l’avvenuto ripiano della perdita da parte della partecipante, la dismissione della partecipazione o la sottoposizione dell’organismo partecipato ad una procedura di liquidazione;
  • l’importo sia reso disponibile agli enti partecipanti, sempre in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione, nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite subite negli esercizi precedenti.

La Corte ha, altresì, ricordato che le modalità di liberazione dell’avanzo accantonato corrispondente alla quota del fondo perdite per le società partecipate sono disciplinate anche dalla regola generale di cui all’art. 46, c. 3, d.lgs. 118/2011, secondo cui il vincolo apposto sui fondi confluiti nella missione “fondi e accantonamenti” può essere rimosso solo quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi, momento che non può che coincidere, ad avviso dei magistrati contabili della Sicilia, con quello in cui ha effettivamente luogo la copertura da parte della società delle perdite.

Secondo la deliberazione in commento, in definitiva, la società partecipata può deliberare il ripiano in qualunque periodo dell’esercizio e non vi sono preclusioni di ordine temporale limitanti l’operatività dell’ultima parte del c. 1 dell’art. 21 sotto il profilo del riflesso contabile  dell’operazione sulla misura degli accantonamenti dell’ente partecipante, che, tuttavia, potrà procedere alla liberazione della quota accantonata solo dopo aver accertato l’avvenuta esecuzione delle delibere e la conseguente effettiva copertura delle perdite pregresse, nonché, nel necessario rispetto del principio di prudenza, all’esito delle verifiche effettuate sull’evoluzione della situazione contabile della società partecipata che escludano la reiterazione di nuovi risultati di esercizio negativi.

 

Leggi la Deliberazione

CC 25-2021 Sicilia


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