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Milleproroghe: è legge – Le novità per il personale degli enti locali


È stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022 la legge n. 15 del 25 febbraio 2022, di conversione del d.l. 228/2021 (così detto “Milleproroghe”), concernente “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, entrata in vigore il 1° marzo 2022.

Di seguito, le novità di rilievo per il personale degli enti locali.

Art. 1 – Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

Il comma 3 bis ha disposto la proroga al 31 dicembre 2023 del termine per l’attuazione della stabilizzazione dei cosiddetti precari, modificando l’art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017.

Gli enti potranno stabilizzare entro il 31 dicembre 2023 il personale in possesso dei seguenti requisiti:

  • sia entrato in servizio dopo il 28/08/2015 (data di entrata in vigore della legge 124/2015) con contratti a tempo determinato presso l’amministrazione che procede all’assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
  • sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione;
  • abbia maturato al 31 dicembre 2022 (termine rimasto invariato) alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Il comma 12 della disposizione in commento ha novellato l’art. 6 del d.l. 80/2021, in materia di Piao (Piano integrato di attività e organizzazione), stabilendo la proroga:

  • al 31 marzo 2022 del termine per l’adozione del d.p.r. per l’individuazione e abrogazione dei piani assorbiti dal PIAO;
  • al 31 marzo 2022 del termine per l’adozione con d.m. di un Piano tipo;
  • al 30 aprile 2022 del termine di adozione del PIAO per l’anno 2022 (anno di prima applicazione).

Il comma 12-quater della disposizione in commento ha previsto che, al fine di accelerare la programmazione e l’attuazione degli interventi previsti dal PNRR, fino al 31 dicembre 2026, i comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ex art. 243-bis d.lgs. 267/2000), potranno  effettuare assunzioni a tempo determinato per l’attuazione del PNRR, (ex art. 31-bis, comma 10, d.l. 152/2021), con oneri a carico dei propri bilanci, ma comunque nel rispetto del limite di spesa per i contratti flessibili (ex art. 9, comma 28, d.l. 78/2010).

I commi 26, 26-bis, 26-ter della disposizione in commento hanno prorogato al 31 marzo 2022 i termini per il mantenimento in servizio e stabilizzazione degli LSU e LPU, estendendo al 31 dicembre 2022 la durata delle convenzioni per il loro utilizzo da parte delle p.a.

Il comma 27 della disposizione in commento ha riconosciuto a favore degli enti della Regione Calabria che hanno assunto a tempo indeterminato LPU o che procederanno alla loro assunzione a tempo indeterminato (ex art. 1, comma 446, legge 145/2018, con le modalità semplificate di cui all’art. 1, comma 495, legge 160/2019), dal 2022 il contributo pari a “lire 18 milioni per ciascun soggetto assunto” (ex art. 7, comma 1, d.lgs. 81/2000).

Il comma 28-bis della disposizione in commento ha prorogato al 30 settembre 2023 la validità delle graduatorie comunali per personale scolastico, educativo ed ausiliario.

Il comma 28-quater della disposizione in commento ha novellato l’art. 10 del d.l. 44/2021, stabilendo la possibilità di:

  • svolgimento delle prove scritte in modo non contestuale fino al 31 dicembre 2022, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti (anziché “fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe”);
  • utilizzo degli strumenti informatici e digitali fino al 31 dicembre 2022 per le procedure concorsuali i cui bandi erano stati pubblicati al 1° aprile 2021, qualora non sia stata svolta alcuna prova, (anziché “fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe”);
  • prevedere fino al 31 dicembre 2022 l’espletamento di una sola prova scritta, senza effettuare la prova orale per le procedure concorsuali bandite dopo il 1° aprile 2021 (non più quindi “fino al permanere dello stato di emergenza”).

Il comma 28-quinquies della disposizione in commento ha modificato il comma 3 dell’art. 38 del d.lgs. 165/2001, in materia di accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea a posti di lavoro presso le p.a.

Tale novellata disposizione ha stabilito che sino all’adozione di una regolamentazione da parte della UE, il riconoscimento dei titoli di studio esteri valevoli ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici (con esclusione del personale docente delle scuole) sia effettuato dalla Funzione pubblica. I candidati che presenteranno domanda di riconoscimento del titolo di ammissione saranno ammessi al concorso con riserva.

Art. 1-ter – Proroga delle misure volte al potenziamento sul personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli enti locali.

Tale disposizione ha prorogato all’anno scolastico 2021/2022 la possibilità per i comuni di non computare nei limiti di spesa dei contratti flessibili (ex art. 9, comma 28, d.l. 78/2010) la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell’anno 2019 per i contratti di lavoro, diversi da quello subordinato a tempo indeterminato, del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell’equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti.

Art. 2 – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il comma 1 ha prorogato al 31 dicembre il 2023 il termine per la gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni.

 

Leggi anche: Milleproroghe: è legge – Le novità in materia di gare

 

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