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La ristrutturazione del debito degli enti locali


Con gli emendamenti presentati in sede di conversione del DL 228/2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. Milleproroghe)”, dovrebbe finalmente partire l’accollo statale dei mutui degli enti locali previsto dall’art. 39 del DL 162/2019.

Il citato articolo infatti prevede che i comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui, in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un’incidenza degli oneri complessivi per rimborso di prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all’8 per cento, possono presentare al Ministero dell’economia e delle finanze apposita istanza (modelli e modalità sono ancora da definire) affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai suddetti mutui. La norma precisa che nell’istanza di ristrutturazione che gli enti presenteranno, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l’estinzione anticipata totale o parziale del debito, dovrà essere previsto l’impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali di cui al comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei confronti dello Stato. Gli emendamenti presentati dovrebbero consentire, infine, a tutti gli enti (prima valeva solo per quelli sotto i 5.000 abitanti), di essere esonerati da effettuare la verifica delle condizioni di cui  all’articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. I risparmi che lo Stato otterrà delle rinegoziazioni degli enti territoriali confluiranno in un fondo che verrà ripartito tra coloro che hanno partecipato all’operazione di ristrutturazione; queste risorse potranno essere utilizzare liberamente senza vincoli fino al 2024.

 

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