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Liguria, del. 5/2022 – Trattamento accessorio etero-finanziato e deroga al tetto del 2016


Il Sindaco di un Comune ha chiesto un parere circa la possibilità di determinare il trattamento accessorio riconosciuto al personale impiegato nella realizzazione di un progetto di innovazione tecnologica e digitalizzazione, inserito nel piano delle performance e finanziato da un fondo statale (“Fondo innovazione” di cui all’art. 239 del d.l. 34/2020), non tenendo conto dei limiti previsti dall’art. 23, c. 2 del d.lgs. 75/2017.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 5/2022, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 febbraio 2022, hanno preliminarmente evidenziato che prenderanno in esame unicamente l’interpretazione delle norme di finanza pubblica indicate nel quesito, in particolare l’art. 23, c. 2 del d.lgs. 75/201, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza contabile.

Richiamando in particolare le deliberazioni della Sezione Autonomie n. 20/2017 e 23/2017, nonché la propria deliberazione n. 51/2020, la Corte ligure ha ricordato come la giurisprudenza più recente abbia precisato presupposti e limiti per escludere dai vincoli posti al trattamento economico accessorio le spese aventi copertura in finanziamenti vincolati da parte di soggetti terzi (pubblici nel caso in esame):

  • le risorse impiegate devono risultare integralmente coperte da contributi provenienti da soggetti terzi, con onere in capo all’ente di verificare l’effettiva capienza delle somme disponibili, prima di riservare (a preventivo) somme per il salario accessorio e (a consuntivo) di poter erogare i compensi;
  • in sede di programmazione devono essere individuate in maniera circostanziata le modalità di svolgimento degli incarichi, gli obiettivi di risultato ed i corrispondenti criteri di misurazione, anche in termini di miglioramento dei servizi, definendo in via preventiva gli importi dei compensi accessori per il personale;
  • le risorse, nel rispetto dell’originario vincolo di destinazione e delle prescrizioni della legislazione nazionale e della contrattazione collettiva in materia di trattamento economico accessorio, devono essere destinate alla remunerazione non della generalità del personale, bensì a personale specificamente individuabile per lo svolgimento di attività da considerarsi aggiuntive, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto alle mansioni lavorative di ordinaria competenza;
  • la corresponsione degli emolumenti deve essere parametrata alle mansioni svolte e al raggiungimento di obiettivi predeterminati, attraverso una effettiva rendicontazione, a consuntivo, delle attività svolte e dei risultati prodotti.

In conclusione, i magistrati contabili della Liguria, ritengono che “la spesa per il trattamento accessorio del personale non sia sottoposta al limite di cui all’art. 23 co. 2 del d.lgs. n. 75/2017, nel caso in cui sia coperta da specifici finanziamenti statali, quali quelli erogati ai sensi dell’art. 239 del d.l. 34/2020, a condizione che, in concreto, vengano rispettati tutti i presupposti e le condizioni sopra indicate”.

Aspetti rilevanti relativi alla gestione del personale, in particolate la corretta gestione del fondo incentivante, saranno oggetto del webinar “le verifiche dela RGS in materia di personale EE.LL”

 

Leggi la delibera

CC 5-2022 Liguria

 

 

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