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Liguria, del. n. 51 – Fondo incentivante


Un sindaco ha chiesto un parere in merito all’applicazione dei limiti posti dalla normativa vigente alla spesa per il trattamento accessorio del personale ai sensi dell’art. 67, comma 6 del Ccnl. Funzioni Locali 21.05.2018, avendo l’ente dato avvio alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 51/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 maggio, hanno precisato che:

-l’avvio di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale  non compromette, a differenza del dissesto, la possibilità per l’ente di incrementare la componente variabile del fondo risorse decentrate con risorse  relative all’utilizzo di fondi comunitari o provenienti da finanziamenti di altri soggetti pubblici;

– le risorse derivanti da fondi comunitari o provenienti da finanziamenti di altri soggetti pubblici sono esclusi dal tetto di spesa per il trattamento accessorio del personale disposto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017, a patto che ricorrano tutti i presupposti e le condizioni delineate nelle deliberazioni della Corte dei Conti, Sez. Aut. del. n. 20/2017 e 23/2017.

La magistratura contabile ha precisato altresì che le norme contenute all’art. 67, comma 6 del CCNL FL 21.05.2018 in materia di stanziamento di risorse variabili in enti dissestati o in fase di riequilibrio finanziario sono un replica fedele in riferimento agli enti in riequilibrio finanziario a quanto disposto dall’art. 243 bis, comma 9, lett. a) del d.lgs. 267/2000, che dispone l’obbligo di riduzione della spesa di personale per detti enti da realizzare in particolare mediante eliminazione delle risorse variabili dai fondi incentivanti  in astratto destinabili alla remunerazione del personale impegnato nel conseguimento di determinati obiettivi.

L’art. 67, comma 6 del CCNL FL 21.05.2018 in aggiunta a quanto disposto dall’art. 243 bis, comma 9, lett. a) del d.lgs. 267/2000 precisa inoltre che la suddetta limitazione imposta dal legislatore nazionale deve intendersi riferita alle risorse di cui al comma 3, lett. i)  del citato articolo, ovvero a quelle stanziate per il conseguimento degli obiettivi determinati dall’ente, anche di mantenimento, come definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione.

Pertanto, secondo la magistratura contabile, nella deliberazione in commento, gli enti in fase di riequilibrio finanziario possono stanziare nei propri fondi incentivanti risorse variabili per il conseguimento degli obiettivi determinati dall’ente, anche di mantenimento, solo qualora le predette risorse siano acquisite da soggetti  finanziatori esterni, in quanto finalizzate all’attribuzione di compensi accessori al personale impiegato in attività predeterminate dal soggetto finanziatore o stabiliti in accordo con il medesimo.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Liguria del. n. 51 – 20


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