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Decreto Sostegni-ter (d.l. 4/2022): novità per le imprese


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022, il d.l. 4/2022, concernente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, così detto “Decreto Sostegni ter”, entrato in vigore lo stesso giorno della pubblicazione in Gazzetta.

Il Decreto contiene disposizioni in materia, tra l‘altro, di sostegno alle imprese, in favore degli enti locali e della scuola.

Di seguito le disposizioni ritenute di maggior interesse.

Art. 1 – Misure di sostegno per le attività chiuse

Il Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse è rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022 destinati alle attività che al 27 gennaio 2022 risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione dell’emergenza sanitaria.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 sono sospesi:

  1. a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;
  2. b) i termini dei versamenti relativi all’Iva in scadenza nel mese di gennaio 2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 2 – Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

E’ istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di seguito indicati, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Per poter beneficiare degli aiuti previsti, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Art. 3 – Ulteriori misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica

Il Fondo da destinare ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici è incrementato di 20 milioni di euro, per l’anno 2022.

Art. 5 – Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili

Il credito d’imposta spetta alle imprese del settore turistico, con le modalità e alle condizioni ivi indicate in quanto compatibili, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Art. 6 – Buoni per servizi termali

In considerazione della permanente situazione di emergenza epidemiologica, i buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022, sono utilizzabili entro la data del 31 marzo 2022.

Art. 7 – Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

I datori di lavoro dei settori di cui ai codici ATECO indicati nell’allegato I al decreto in commento che, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale.

Art. 9 – Disposizioni urgenti in materia di sport

Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse del «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano», possono essere parzialmente destinate all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.

Una quota delle risorse, fino al 30% della dotazione complessiva del fondo è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

Con decreto sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Art. 15. Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore

Alle imprese a forte consumo di energia elettrica, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

Leggi il Decreto

Gazzetta Ufficiale – sostegni-ter DL 4-2022

 

 

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