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Smart working: pubblicata la Circolare congiunta della Funzione Pubblica e del Min. Lavoro


Il Ministero della Pubblica amministrazione e quello del Lavoro hanno emanato e pubblicato sul sito della Funzione Pubblica il 5 gennaio 2022 una Circolare per sensibilizzare le p.a. e i datori di lavoro privati a usare pienamente tutti gli schemi di lavoro agile già presenti all’interno delle rispettive regolazioni contrattuali e normative.

La necessità di adottare una nota di chiarimento si è resa necessaria a seguito di quanto previsto nel d.l. 221/2021 che contiene un richiamo non del tutto chiaro al quadro normativo applicabile attualmente al lavoro agile, a seguito dell’adozione delle Linee Guida approvate prima che il quadro epidemiologico riprendesse ad aggravarsi seriamente.

A seguito del diverso contesto pandemico che ha caratterizzato i primi giorni del mese di dicembre rispetto agli ultimi giorni del 2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica aveva anche emanato delle FAQ per fornire alcuni chiarimenti, ma non sono state ritenute sufficienti. Di qui, la necessità di una nota più articolata che ha dato vita alla Circolare in commento, a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, Brunetta, e del Lavoro, Orlando.

Lavoro agile nelle p.a.

La Circolare ha ricordato il contesto normativo attualmente in vigore in materia di smart working nella p.a., richiamando il d.p.c.m. 23 settembre 2021 che ha stabilito che, dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle p.a. è quella svolta in presenza, fermo restando l’obbligo di assicurare il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da Covid19.

Il rientro “in presenza” dei dipendenti pubblici è stato disciplinato dal d.m. 8 ottobre 2021, che ha individuato le condizioni e i requisiti necessari (organizzativi e individuali) per utilizzare il lavoro agile in un quadro di efficienza e di tutela dei diritti dei cittadini, garantendo un’adeguata qualità dei servizi.

Sono state poi adottate le citate “Linee guida”, previo confronto con le organizzazioni sindacali e sulle quali è stata acquisita l’intesa della Conferenza unificata il 16 dicembre 2021.

Il quadro normativo, secondo la Funzione pubblica, sarebbe stato completato con la sottoscrizione della Preintesa del ccnl. del comparto Funzioni Centrali il 21 dicembre 2021, che agli artt. 36-40 contiene un’ipotesi di regolamentazione del lavoro agile.

Nella Circolare è chiarito che “flessibilità ed intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività, mantenendo invariati i servizi resi all’utenza”.

Ogni amministrazione, pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza, indicata nelle linee guida, potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile.

Ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti postivi al coronavirus).

La Circolare in commento richiama l’attenzione a quanto previsto nell’articolo 2 del citato d.m. 8 ottobre 2021, “circa la possibilità, per le amministrazioni, di avvalersi dei mobility manager aziendali, nominati ai sensi del d.m. 12 maggio 2021, per la elaborazione dei Piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) di propria competenza tenendo conto delle disposizioni relative all’ampliamento delle fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro”.

I predetti “mobility manager aziendali dovranno operare in raccordo con gli Enti locali tramite i relativi mobility manager d’area (…) per un’azione di raccordo costante (…) per la verifica complessiva e coordinata dell’implementazione dei PSCL, nonché per l’identificazione e la promozione di azioni di miglioramento complessivo dell’offerta di mobilità sul territorio di riferimento alla luce delle nuove fasce di ingresso e uscita dalle sedi di lavoro”.

E’ necessario rilevare che pensare che l’azione prioritaria di un Comune di neanche mille abitanti, (ma anche di uno con circa 30.000 abitanti complessivamente, cioè, oltre il 75% degli enti locali italiani), per gestire l’emergenza sanitaria, ridurre la diffusione dei contagi tra i propri dipendenti e disporre l’organizzazione del lavoro agile dei propri dipendenti, (che in questo periodo spesso si riduce alla “semplice” valutazione in merito a quante persone possono ancora venire a lavorare in presenza e verificare se sono sufficienti a garantire l’apertura degli sportelli e degli uffici),  sia la nomina di un “mobility manager” appare quanto meno curioso.

Potrebbe quasi indurre a pensare che a livello ministeriale non sia ben chiaro che nell’ambito della p.a. le realtà organizzative siano talmente tanto diverse e differenziate che necessitano, obbligatoriamente, di regole organizzative molto molto diverse tra loro.

La Circolare in commento chiarisce anche che per i lavoratori privati, fino al 31 marzo 2022, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle “emergenziali” ex art. 90, commi 3 e 4, d.l. 34/2020.

Quindi, in sintesi, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali e gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.

Lavoro agile per i lavoratori privati

Anche per il lavoro privato i piani predisposti dai mobility managers, ove presenti, potranno fornire un utile ausilio per conseguire una più razionale pianificazione dell’organizzazione del lavoro.

Visto il protrarsi dello stato di emergenza, si raccomanda, pertanto, il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

 

 

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