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Prorogato lo stato di emergenza sanitaria al 31 marzo 2022: in G.U. il nuovo decreto Covid


E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 305 del 24 dicembre 2021, il d.l. 221/2021, concernente “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, entrato in vigore il 25 dicembre 2021.

Il decreto in commento contiene novità di rilievo per gli enti locali, di seguito si riportano quelle di maggior interesse.

Art. 1 – Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale

In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza sanitaria è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022.

Nell’esercizio dei poteri derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza, il Capo del Dipartimento della protezione civile e il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 adottano anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19.

Art. 3 – Durata delle certificazioni verdi COVID-19

Tale disposizione stabilisce che le certificazioni verdi abbiano durata di 6 mesi, anziché 9 mesi.

Art. 4 – Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Dal 25 dicembre 2021 è obbligatorio indossare le mascherine anche nei luoghi all’aperto in zona bianca.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Tale obbligo si applica anche per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto.

Art. 5 – Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 così detto “rinforzato”.

Art. 6 – Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all’aperto, nonché’ in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati

Fino al 31 gennaio 2022, sono vietate le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti.

Nel medesimo periodo sono sospese le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Art. 7 – Disposizioni per l’accesso di visitatori alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice

Dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a

seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario.

L’accesso ai locali è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso.

Art. 8 – Impiego delle certificazioni verdi Covid-19

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso ai seguenti luoghi è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19:

  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso, nonché’ spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino.

Per la partecipazione a corsi di formazione privati se svolti in presenza è necessario il possesso del green pass.

Art. 16 – Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID -19

Tale disposizione dispone la proroga al 31 marzo 2022 di alcune disposizioni indicate nell’allegato A al d.l. in commento, tra cui l’articolo 90, commi 3 e 4, del d.l. 34/2020 “Disposizioni in materia di lavoro agile”

Art. 18 – Disposizioni finali

Fino al 31 marzo 2022 si applicano le misure contenuto nel d.p.c.m. 2 marzo 2021

Infine, appare utile evidenziare che per quanto riguarda il pubblico impiego, il richiamo (non del tutto organico) all’art. 90 comma 3 e 4 del d.l 34/2020 e al d.p.c.m. 2 marzo 2021 potrebbe ingenerare alcune perplessità in merito alla disciplina attualmente applicabile al lavoro agile nelle p.a.

Il contesto pandemico, che impone modifiche repentine alle regole, potrebbe travolgere le “nuove regole” dettate dal Ministro Brunetta nelle “Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche”, che per una coincidenza quasi curiosa hanno ottenuto il via libera in Conferenza Stato-Città solo il 16 dicembre 2021.

Dopo neanche una settimana, infatti, è entrato in vigore del d.l. 221/2021 in commento che ha disposto la proroga fino al 31 marzo 2022 delle regole “eccezionali” connesse allo stato di emergenza sanitaria, ma soprattutto ha disposto l’applicazione di quanto contenuto nel d.p.c.m. 2 marzo 2021 fino al 31 marzo 2022.

Tale decreto, all’art. 6 ha stabilito, tra l’altro, che le p.a.:

  • devono assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato;
  • tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, organizzano lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato;
  • possono disporre una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale.

 

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