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Sicilia, del. n. 154/2021 – Tassa di soggiorno: utilizzo dei proventi in condizioni di dissesto


Un sindaco ha chiesto un parere riguardo la possibilità di utilizzare le entrate derivanti dall’imposta di soggiorno, ex art. 4, co. 1, d. lgs. n. 23/2011, per finalità relative a servizi turistici offerti dal comune anche in condizioni di dissesto.

In particolare, nel quesito avanzato dal sindaco, viene chiesto se per l’utilizzo dei proventi di cui sopra, in una condizione di dissesto, rilevi quel principio di unità del bilancio contenuto nell’art. 259, co. 5, d. lgs 267/2000, in base del quale “ per la riduzione delle spese correnti l’ente locale riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi (…) riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine l’esercizio di servizi pubblici indispensabili

I magistrati contabili della sezione di controllo Sicilia, con delibera n. 154/2021, hanno confermato l’orientamento espresso da altre sezioni di controllo e della giurisprudenza amministrativa.

Nella delibera in commento, infatti, vengono prese in considerazione sia le risultanze della sent. n. 6644/2018 dalla sez. V del Consiglio di Stato, con cui i giudici amministrativi accolgono un’interpretazione estensiva del vincolo di destinazione dei proventi derivanti dall’imposta di soggiorno, comprendendo non solo gli interventi in materia di turismo, ma anche “tutti i servizi pubblici locali offerti (…) alla collettività” con finalità generali, sia l’orientamento più restrittivo della magistratura contabile della sez. Toscana che, nella deliberazione n. 28/2015,  dopo aver dichiarato la compatibilità del tributo di scopo di cui sopra con lo stato di dissesto dell’ente locale, ha specificato che “(…) i relativi proventi devono essere destinati alle spese previste dalla norma di legge, in quanto anch’esse attinenti a servizi istituzionali dell’ente (…)”.

In conclusione, in magistrati contabili, a conferma degli orientamenti sopra esposti, ritengono che la possibilità di utilizzare i proventi derivanti dall’imposta di soggiorno per spese predefinite, in quanto deroga normativamente prevista al principio di unità del bilancio, “non si pone in contrasto con i limiti e le finalità di cui all’art. 259, co. 5, del Tuel”.

 

Leggi la delibera

CC 154-2021 Sicilia

 

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