Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Toscana, deliberazione n. 28 – Criteri di gradualità nell’applicazione della tassa di soggiorno


Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità, per un comune dissestato, di applicare, in deroga all’art. 251 d.lgs. n. 267/2000, la tassa di soggiorno, già vigente al momento della dichiarazione del dissesto, in misura inferiore al massimo.

L’ente ha premesso che il commissario straordinario ha modificato la precedente delibera di Giunta, ridefinendo le tariffe da applicare per l’imposta di soggiorno.

I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 28/2015, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 31 marzo, hanno evidenziato che nel caso di ente in dissesto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 251 del Tuel il quale, da un lato (comma 1), richiede che, entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di dissesto, l’ente deliberi, per le imposte e tasse locali di spettanza, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita; dall’altro (comma 4), attribuisce all’ente dissestato il potere di stabilire maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni per le stesse imposte secondo le competenze, le modalità, nei termini ed entro i limiti stabiliti dalle rispettive disposizioni di legge vigenti.

Il potere in questione va interpretato nel senso che l’ente in dissesto possa esercitarlo nelle ipotesi in cui la legge disciplinante il tributo preveda espressamente la facoltà di operare tali variazioni, fermo restando l’innalzamento delle aliquote del tributo al massimo consentito.

Allo stesso modo il d.lgs. 23/2011, che ha istituito l’imposta di soggiorno, all’articolo 4 consente una rimodulazione, nella sede regolamentare, delle tariffe della tassa di soggiorno, fermo restando che la gradazione debba partire dall’applicazione del tributo nella misura massima.

Secondo i magistrati contabili, pertanto, è legittimo adottare criteri di gradualità in proporzione al prezzo nell’applicazione dell’imposta di soggiorno.

Peraltro, la condizione di dissesto in cui versa il comune impone ad esso di compiere un’accurata valutazione dell’eventuale minore derivante dalla rimodulazione dell’imposta, nonché di preordinare le necessarie misure di compensazione.

 


Richiedi informazioni