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D.l. 172/2021: Covid-19, estensione dell’obbligo vaccinale e green-pass rafforzato


È stato pubblicato, sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021, il d.l. 172/2021 contenente “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”, in vigore dal 27 novembre 2021.

Si riportano di seguito le disposizioni più rilevanti.

Capo I – Obblighi vaccinali

Art. 1 – Obblighi vaccinali

Con l’introduzione dell’art. 3-ter al d.l. 44/2021, convertito con modificazioni dalla legge 76/2021, si prevede, per i soggetti obbligati a vaccinarsi, l’estensione dell’obbligo vaccinale alla terza dose, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. L’estensione ha validità a decorrere dal 15 dicembre 2021.

E’ stato novellato l’art. 4 del d.l. 44/2021, confermando per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione gratuita dal 15 dicembre 2021 per la somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario. Tale vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate dovranno eseguire immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2. Nei casi di mancata vaccinazione gli ordini ne daranno comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro.

L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale, adottato da parte dell’Ordine territoriale competente all’esito delle verifiche effettuate, ha natura dichiarativa, non disciplinare e determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, con annotazione nel relativo Albo professionale. La sospensione rimarrà efficace fino al completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

E’ stata esclusa la possibilità di adibire i soggetti non vaccinati a mansioni diverse, al fine di evitare la diffusione del contagio. Tale previsione è mantenuta per solo per coloro che esentati dalla vaccinazione.

Art. 2 – Estensione dell’obbligo vaccinale

Con l’introduzione dell’art. 4-ter del d.l. 44-2021, si stabilisce che dal 15 dicembre 2021 sono obbligati a vaccinarsi le seguenti categorie:

  1. a) docenti e personale amministrativo della scuola;
  2. b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale;
  3. c) personale amministrativo della sanità;
  4. d) personale degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Anche per tali categorie di lavoratori la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni interessate, provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all’obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l’attività lavorativa.

Capo II – Impiego delle certificazioni verdi COVID-19

Art. 3 – Durata delle certificazioni verdi COVID-19

Con le modifiche apportate all’art. 9 del d.l. 52/2021, convertito con legge 87/2021, la validità del green pass viene ridotta da 12 a 9 mesi. Specificatamente, si prevede che la certificazione verde COVID-19 avrà, a decorrere dal 15 dicembre 2021, una validità di nove mesi a far data dal completamente del ciclo vaccinale primario (c.d. seconda dose), ed una validità di ulteriori nove mesi a far data dalla somministrazione di richiamo (c.d. terza dose).

Art. 4 – Estensione delle certificazioni verdi COVID-19

Con le modifiche apportate agli artt. 9-bis e 9-quater del d.l. 52/2021, dal 6 dicembre 2021, l’obbligo di possesso del green-pass (“base”) viene esteso a ulteriori settori: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva; servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale; servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 5 – Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione

Tale articolo, apportando ulteriori modifiche e integrazioni all’art. 9-bis del d.l. 52/2021, stabilisce che, a decorrere dal 29 novembre 2021, in zona gialla e arancione la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. “green pass rafforzato” o “super green pass”, rilasciato unicamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal COVID-19. Tale previsione si applica altresì per accedere ai servizi di ristorazione delle predette zone, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi o altre strutture ricettive e delle mense e catering continuativo su base contrattuale.

Art. 6 – Disposizioni transitorie.

A decorrere dal 6 dicembre 2021 e sino al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca, lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi, per i quali in zona gialla sono previste restrizioni (spettacoli – cinema e teatro, eventi sportivi, bar, ristoranti al chiuso, discoteche, cerimonie pubbliche), sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. “green pass rafforzato” o “super green pass”, rilasciato unicamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal COVID-19.

In conseguenza delle previsioni di cui agli artt. 4, 5 e 6, si evidenzia che il green pass “base”, rilasciato a seguito di effettuazione di tampone (rapido o molecolare), sarà utilizzabile solo per:

– recarsi al lavoro;

– accedere ad alberghi;

– accedere agli spogliatoi per l’attività sportiva;

– prendere mezzi di trasporto a lunga percorrenza;

– utilizzare mezzi di trasporto ferroviario regionale;

– utilizzare mezzi di trasporto pubblico locale.

Capo III – Controlli e campagne di informazione

Con le disposizioni di cui all’art. 7 vengono infine rafforzati i controlli relativi al rispetto delle disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: entro tre giorni dall’entrata in vigore del decreto, i prefetti dovranno riunire il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e entro i successivi due giorni dovranno adottare un piano di controlli, anche a campione, coinvolgendo tutte le forze di polizia e relazionando settimanalmente al Ministero dell’Interno sulle verifiche effettuate.

 

Leggi il decreto

d.l. 172-2021 super green pass

 

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