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Conversione d.l. 44/2021


È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021 la legge n. 76 del 28 maggio 2021, di conversione del d.l. n. 44 del 1 aprile 2021, concernente “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”.

 

Di seguito le più rilevanti disposizioni.

 

  • Viene introdotto l’a 1-bis – Disposizioni per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

 

Dal 1 giugno 2021 è ripristinato l’accesso, su tutto il territorio nazionale, di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le strutture residenziali e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida vigenti definite con ordinanza del Ministro della salute, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture si conformano immediatamente, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.

 

  • È stato confermato l’ 3 – Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2

 

È esclusa la punibilità penale per i medici che somministrano il vaccino conformemente alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti Autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

 

  • Viene introdotto l’a 3-bis – Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, in caso di omicidio colposo o lesioni personali colpose, la punibilità per fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, è limitata alla colpa grave.

 

  • È stato confermato l’art. 4 – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse.

 

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica gli esercenti delle professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.

La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Entro cinque giorni (6 aprile 2021) ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

Entro tale data i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

Ricevuta la segnalazione, l’azienda sanitaria locale di residenza inviterà l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria locale, successivamente a tale scadenza, senza ritardo, inviterà formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale inviterà l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

Decorsi i termini, l’azienda sanitaria locale competente accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, darà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza, disponendo la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

La sospensione sarà comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.

Ricevuta la comunicazione il datore di lavoro dovrà adibire il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, che non comportino rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione non sarà dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.

La sospensione rimarrà efficace fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale.

 

 

  • 10 – Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici, al quale vengono apportate alcune modifiche ed integrazioni.

 

Con riferimento al comma 1, in sede di conversione del d.l. 44/2021 la lettera c) viene sostituita dalle seguenti lettere c) e c-bis), in tal modo limitando il vincolo del ricorso alla preselezione tramite la valutazione dei titoli di studio solamente ai concorsi che hanno una “elevata specializzazione tecnica” ed in cui i titoli sono “strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite”. Viene inoltre rimessa alla scelta di ogni ente la possibilità di valutare anche i titoli, compresi quelli di servizio e la eventuale esperienza professionale, specificando che a tale fattore non può comunque essere assegnato un punteggio superiore ad 1/3 del totale.

  1. per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali;

c-bis) conformemente a quanto disposto dall’articolo 3, comma 6, lettera b), numero 7), della legge 19 giugno 2019, n. 56, i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

In considerazione di quanto sopra, complessivamente le disposizioni di cui al comma 1, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le p.a. (ex art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001), prevedono, anche in deroga alla disciplina del d.p.r. 487/1994, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:

  1. nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
  2. l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
  3. solamente per i concorsi che hanno una “elevata specializzazione tecnica” ed in cui i titoli sono “strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite”, una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali.

c-bis)     i titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale, per cui almeno i 2/3 vanno assegnati alle prove concorsuali.

Viene introdotto il comma 1-bis che dispone dal 1 giugno 2021 l’equipollenza ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale appartenente alle amministrazioni pubbliche, del titolo di laurea magistrale in scienze delle religioni (LM64) con i titoli di laurea magistrale in scienze storiche (LM84), in scienze filosofiche (LM78) e in antropologia culturale ed etnologica (LM01).

Al comma 2, se, da un lato, viene confermata per le p.a. la possibilità, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, di prevedere, in ragione del numero di partecipanti, lo svolgimento delle prove scritte, l’utilizzo di sedi decentrate, dall’altro, viene limitata esplicitamente alla sola attuale fase di emergenza la possibilità del loro svolgimento in modo non contestuale, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

 

Quanto al comma 3, fino al permanere dello stato di emergenza per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati al 1° aprile 2021, qualora non sia stata svolta alcuna prova, le p.a. potranno prevedere l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali.

Viene altresì confermata per i concorsi banditi prima dello scorso 1° aprile e per i quali non sia stata svolta alcuna attività, la possibilità per le amministrazioni di introdurre la preselezione sulla base dei titoli di studio come sopra indicato, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, di limitare le prove scritte a una sola, di escludere l’esame orale, ma viene subordinata alla tempestiva comunicazione a tutti i candidati della novità ed alla riapertura, per un periodo massimo di 30 giorni, dei termini di partecipazione.

Per le procedure concorsuali che saranno bandite dopo il 1° aprile 2021 e fino al permanere dello stato di emergenza, inoltre sarà possibile prevedere l’espletamento di una sola prova scritta, senza effettuare la prova orale, in deroga a quanto previsto dalla presente disposizione alla lettera a).

 

Inalterato il comma 4, che prevede che per le assunzioni a tempo determinato di esperti nelle politiche di coesione (ex art. 1, comma 179 legge 178/2020) provvederà il Dipartimento della Funzione pubblica.

 

Quanto al comma 6, sono confermate le seguenti previsioni: le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto; per ciascuna sottocommissione deve essere nominato un presidente; la commissione e le sottocommissioni garantiscono l’omogeneità dei criteri di valutazione delle prove.

Al fine di specificare tale ultima indicazione, con la conversione in legge del d.l. 44/2021, si stabilisce altresì che “La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati nel sito internet dell’amministrazione procedente contestualmente alla graduatoria finale”.

 

Il comma 9 della disposizione in commento, che consente dal 3 maggio 2021 lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, estende tale previsione “alle selezioni pubbliche ai sensi dell’art. 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”.

 

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legge 76_2021 conversione d.l. 44_2021

 

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