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Puglia del. 150/2021 – Incentivi tecnici non erogabili senza gara


Un sindaco ha chiesto un parere circa la possibilità di erogare gli incentivi tecnici ex art. 113 d.lgs. 50/2016 nel caso in cui sia redatto un progetto, con un proprio quadro economico in cui sia inserita la voce “importo a base di gara”, disponendo un affidamento diretto senza espletare alcuna procedura di gara.

La Corte dei Conti, sez. contr. della Puglia, con la delibera n. 150/2021 ha confermato quanto precisato già dalla stessa sezione regionale con la delibera n. 103/2021.

I magistrati contabili hanno chiarito che la ratio dell’istituto è quella della funzione premiante e della valorizzazione delle professionalità e competenze interne, al fine di “accrescere efficienza ed efficacia di attività tipiche dell’amministrazione”, anziché ricorrere al “conferimento esterno dell’incarico professionale da remunerare per la resa delle medesime prestazioni professionali”.

Le condizioni di carattere generale, previste dal comma 2 dell’art. 113 sopracitato, che permettono di fare ricorso all’istituto, sono le seguenti:

  • aver adottato un apposito regolamento interno;
  • aver stabilito le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie, accantonate nell’apposito fondo, in sede di contrattazione decentrata;
  • ovvero, aver assunto l’impegno di spesa sulle risorse stanziate nel quadro economico dell’appalto mediante la costituzione del fondo vincolato non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara.

La Corte dei Conti, nella deliberazione in commento, ha anche ricordato che la giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. contr. Emilia Romagna del. 11/2021), ha chiarito che non si può escludere “aprioristicamente” una successiva inclusione degli incentivi nel quadro economico, sempreché ricorrano quelle condizioni di carattere generale e che ci sia “un obbligo di motivazione rafforzata dei relativi provvedimenti, che dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico”.

Non si può prescindere “dalla necessità del previo svolgimento di una gara pubblica”, poiché la modulazione delle risorse finanziarie, destinate agli incentivi, hanno come parametro di riferimento “l’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”, rendendo “manifesta la necessità del previo espletamento di una procedura comparativa per l’affidamento del contratto di lavoro, servizio o fornitura”.

Il consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che l’erogazione degli incentivi sia strettamente connessa alla presenza di una procedura di gara o di una procedura competitiva, quale presupposto per l’accantonamento delle risorse e della relativa distribuzione, sulla base di uno specifico regolamento comunale, con conseguente esclusione, “ai fini dell’accantonamento del fondo in questione, di importi di lavori (…) attuati con procedure di (…) urgenza a ad affidamento diretto”.

I magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno precisato che “l’erogazione di incentivi tecnici è strettamente connesso (…) allo svolgimento di attività (…) correlate alla predisposizione e attuazione degli strumenti normativi previsti per lo svolgimento di una gara pubblica (…) caratterizzata dall’espletamento di una procedura comparativa”.

 

Leggi la delibera

CC 150-2021 Puglia

 

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