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Piemonte, del. 106/2021 – Capacità assunzionali nei piccoli comuni


Un sindaco ha formulato un’istanza di parere finalizzata a sapere se, in caso di cessazione dell’unico dipendente in forza, in comando presso l’Unione di appartenenza, assunto, a seguito di procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 5, c. 3 del D.M. 17 marzi 2020, possa nuovamente avvalersi della facoltà prevista dalla citata disposizione, e se, espletata la procedura di mobilità obbligatoria possa ricoprire il posto resosi vacante tramite scorrimento della graduatoria recentemente approvata.

I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 106/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 10 agosto 2021, hanno definito ammissibile la richiesta di parere esclusivamente entro i limiti relativi all’interpretazione, in via generale ed astratta, delle disposizioni sui limiti assunzionali imposti ai Comuni, nel presupposto che l’adozione delle decisioni concrete relative all’impiego del personale ed al rispetto dei correlati limiti di spesa spettano all’ente, quali scelte di amministrazione attiva.

I giudici contabili hanno pertanto ricordato che:

– l’art. 33, c. 2 del d.l 34/2019 ha previsto per i comuni che le assunzioni di personale a tempo indeterminato siano subordinate all’adozione e alla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, al rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e ad una spesa complessiva per il personale non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato in bilancio di previsione;

– il D.M. 17 marzo 2020, che ha dato attuazione alla norma, ha stabilito all’art. 4 che il valore soglia pari al rapporto della spesa di personale rispetto alle entrate correnti, come definite all’art. 2, non deve essere superiore alle percentuali ivi stabilite in base alla fascia demografica di appartenenza del Comune, e all’art. 5, c. 3, per i comuni di piccole dimensioni, che “Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell’art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell’«Unione di comuni» prevista dall’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all’assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni”.

I magistrati contabili piemontesi evidenziano, richiamando espressamente la deliberazione n. 4/2021 della Sezione Autonomie, che in tal modo il legislatore ha inteso introdurre una deroga per i Comuni più piccoli che partecipano a una Unione, alla disciplina a carattere generale, che individua esclusivamente nella sostenibilità finanziaria la capacità assunzionale dei Comuni, al solo fine di consentire l’assunzione di almeno una unità di personale, permettendo quindi l’assunzione in deroga alla soglia di appartenenza, ma ancorandola all’importo fisso di 38.000 euro non cumulabili.

In conclusione, secondo la deliberazione in commento, in caso di cessazione di personale, per qualsiasi causa, l’ente potrà procedere ad una nuova assunzione reiterando l’intera procedura sopra descritta e quindi previa verifica della capacità di spesa derivante dal valore soglia utile a fini della determinazione della sostenibilità finanziaria da calcolarsi secondo le modalità procedurali stabilite dall’art. 33 del d.l. 34/2019 e della normativa di attuazione contenuta nel D.M. 17 marzo 2020, con possibilità per l’ente di piccole dimensioni che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà prevista dall’art. 5, c. 3 del citato decreto.

 

Leggi la Deliberazione

CC 106-2021 Piemonte

 

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