Entra in area riservata:
Entra in area riservata:
 

Puglia, del. 120/2021 – Compensi all’avvocatura provinciale


Il presidente di una provincia ha chiesto un parere in merito alla determinazione e corresponsione dei compensi all’avvocatura provinciale interna ai sensi dell’art. 9 del d.l. 90/2014, formulando sostanzialmente tre quesiti:

  1. il primo, riguardante la possibilità, in caso di provvedimenti giudiziali con compensazione integrale delle spese (comma 6 del citato art. 9), alla possibilità di superare l’originaria (massima) consistenza del fondo risorse decentrate per l’anno di riferimento tramite una liquidazione al personale posticipata al periodo contabile successivo;
  2. il secondo, in merito alla possibilità, relativamente a provvedimenti favorevoli con recupero delle spese legali a carico delle controparti (comma 3 del citato art. 9), di superare il limite massimo corrispondente al trattamento economico complessivo del personale interessato, sempre tramite una liquidazione dell’eccedenza posticipata al periodo contabile successivo;
  3. il terzo, con il quale si chiede di sapere se anche in relazione al personale non più in servizio presso l’ente, permangono i vincoli previsti dall’art. 9 del d.l. 90/2014 per la liquidazione dei compensi in esame.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 120/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 22 luglio 2021, dichiarato oggettivamente inammissibile il terzo quesito, in quanto suscettibile di creare interferenze con l’ambito di cognizione del giudice naturale dei rapporti di lavoro, precisano che i primi due quesiti formulati dall’amministrazione provinciale saranno esaminati, astraendoli da ogni riferimento alle eventuali fattispecie concrete, e limitandosi ad offrire una lettura interpretativa  delle norme di contabilità pubblica che regolano la materia in oggetto.

La Corte ricorda preliminarmente le previsioni del comma 6 dell’art. 9 del d.l. 90/2014: “in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013”.

I magistrati pugliesi, in accordo con indirizzi espressi da altre pronunce (Corte conti, sez. contr. Toscana, del. n. 259/2014, sez. contr. Campania, del. n. 197/2019), pertanto, rispondono innanzitutto negativamente al primo quesito, evidenziando che nei casi di giudizi conclusi con la compensazione integrale delle spese tra le parti, ai dipendenti facenti parte dell’Avvocatura di un ente locale devono essere corrisposti i relativi compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti, nei limiti dello stanziamento previsto, essendo pertanto non consentito un surrettizio ed artificioso superamento di tali limiti, per il tramite di una liquidazione posticipata ad un periodo temporale successivo, in quanto ciò violerebbe palesemente la ratio della norma stessa.

Quanto al secondo quesito, secondo la deliberazione in commento, l’avvocato-dipendente dell’ente locale non può ottenere un compenso che si traduca in una somma superiore al relativo trattamento economico complessivo. Ciò in conseguenza delle previsioni stesse dei commi 3 e 7 del citato art. 9 secondo i quali rispettivamente: “Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni di cui al comma 1, esclusi gli avvocati e i procuratori dello Stato, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell’amministrazione”; “i compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo”.

 

Leggi la Deliberazione

CC 120-2021 Puglia

 

Si segnalano i nostri workshop in materia di personale!

Self, agenzia che da oltre 10 anni, lavora al fianco delle p.a. e degli enti partecipati, offre servizi di formazione, assistenza e supporto in materia. Chiedi un preventivo gratuito scrivendo a info@self-entilocali.it e/o telefonando allo 0571/418873.


Richiedi informazioni