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Lazio, del. 48/2021 – Riconoscimento del debito fuori bilancio


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al trattamento contabile del risultato della transazione di un contenzioso e alla relativa applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 194 TUEL, ovvero di conoscere se sia necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio connesso ad una valorizzazione urbanistica concessa in sede transattiva, posto che la stessa non comporta esborso monetario da parte del Comune ma introiti di oneri da urbanizzazione.

I magistrati contabili del Lazio, con la deliberazione n. 48/2021, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 7 giugno 2021, hanno chiarito preliminarmente alcuni aspetti della questione: il Comune richiedente è sorto dalla fusione di alcune frazioni di altro Comune ed un Comune facente parte della fusione di frazioni aveva un contenzioso in corso relativamente ad un immobile sito nel territorio comunale.

La delibera della regione Lazio del 23 settembre 2009 n. 1009 ha definito la ripartizione degli oneri derivanti da quel contenzioso richiedendo al Comune di riconoscere un debito.

I magistrati contabili hanno evidenziato che la questione è peculiare poiché il Comune non era parte del contenzioso e la conseguente sentenza passata in giudicato non era stata emessa nei confronti dell’ente.

Ne consegue che in nessun caso l’attività negoziale potrebbe essere riconducibile all’art. 194 lett. a) del TUEL che è utilizzabile solo nel caso in cui la sentenza veda tra le parti il Comune che riconosce il debito. Le sentenze intercorse tra altri soggetti non possono, infatti, costituire titolo per riconoscere un debito fuori bilancio per un Comune che a tali sentenze sia rimasto estraneo (Corte dei Conti, sez. contr. Lazio n. 14/2021).  La transazione che l’ente vorrebbe sottoscrivere rappresenta, per quanto risulta dalla richiesta, un contratto attivo per il Comune che ne ricaverebbe futuri oneri di urbanizzazione.

Infine, i magistrati contabili hanno evidenziato che il Comune deve procedere alla valorizzazione urbanistica del bene da restituire utilizzando la Legge di rigenerazione urbana (L.r. 7/2017), precisando che qualora vi fossero oneri connessi alla transazione non previsti nel bilancio dell’ente e fosse necessario procedere ad un riconoscimento del debito il Comune deve applicare la lettera e) dell’art. 194 TUEL; questa  procedura è utilizzabile in presenza di debiti non già esistenti nel bilancio comunale, con conseguente obbligo di preliminare riconoscimento e valutando l’utilità che deriverebbe all’ente stesso.

 

Leggi la Deliberazione

CC 48-2021 Lazio


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